Per quanto riguarda le Società cooperative e mutualistiche, è utile partire riportando due emendamenti fondamentali su cui si basa l'intera disciplina: l'art. 45 della costituzione e la legge Basevi del 1947.
L'art. 45 della costituzione italiana, stabilisce che: la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
Da tale articolo si deriva quindi che l'esistenza delle Società cooperative e mutualistiche è legittimata e regolata dal nostro ordinamento, ma non solo, ne è anche favorito lo sviluppo e la proliferazione attraverso apposite agevolazioni.
A proposito di tali agevolazioni, la legge Basevi del 1947, stabilisce che: le cooperative che vogliano godere di agevolazioni, devono prevedere nello statuto, il divieto di distribuzione degli utili oltre il limite dell'interesse legale, ed il divieto di distribuzione delle riserve in caso di scioglimento della società, nel cui caso, il patrimonio della società viene devoluto a fini di pubblica utilità
Dalla normativa generale appena descritta, ricaviamo quindi quelli che sono i caratteri generali delle Società cooperative e mutualistiche. In particolare, deduciamo due considerazioni fondamentali:
- il fenomeno economico-sociale cui si da il nome di cooperazione è quello per il quale un gruppo di utenti o un gruppo di lavoratori di un determinato settore imprenditoriale si organizza in società per esercitare l'attività di impresa di quel determinato settore;
- alla gestione capitalistica dell'impresa, è sostituita l'autogestione della stessa da parte degli utenti o dei lavoratori, il cui gruppo organizzativo mira a fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato.
Ciò che caratterizza quindi, le Società cooperative e mutualistiche e le distingue nettamente da ogni altra tipologia societaria, è la finalità dello scopo sociale. In particolare questo tipo particolare di società prevede uno scopo denominato appunto mutualistico, ossia quello di realizzare, anzichè il profitto, l'immediato vantaggio dei soci in quanto utenti, lavoratori o semplicemnte componenti della stessa società.
Per fare alcuni esempi, nel caso di cooperative di consumo, uno degli scopi potrebbe essere quello di vendere prodotti ad un minor prezzo rispetto a quello che si pagherebbe sul mercato. Nel caso, invece, di cooperative di lavoro, una delle finalità sociali dell'organizzazione potrebbe essere quello di retribuire i soci-lavoratori con un maggior salario rispetto a quello che percepirebero sul mercato.
In via generale, dunque, come afferma l'art. 2511 del c.c., le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico, dove il capitale variabile rispecchia il principio della porta aperta, per il quale nuovi soci possono aggiungersi, senza implicare modificazioni allo statuto.
Il nostro legislatore, suddivide le Società cooperative e mutualistiche in due macroclassi:
- cooperative a mutualità prevalente, sottoposte a rigidi vincoli statuari e legali ma che godono di diverse agevolazioni fiscali e tributarie. Secondo l'art. 2512 del c.c., si considerano cooperative a mutualità prevalente quelle che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi, che si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni o servizi dei soci;
- cooperative diverse, che godono di più libertà statuaria e legale, ma che per via di questa maggiore flessibilità legislativa non beneficiano di alcuna agevolazione fiscale e tributaria.
Per quanto riguarda la disciplina che ne regola il funzionamento, la legge prevede che alla società cooperativa vengano applicate le stesse disposizioni della S.p.a., con l'unica eccezione riguardante l'atto costitutivo, per il quale è previsto che possano trovare applicazione le disposizioni sulla S.r.l. a patto che i soci cooperatori siano meno di venti, e che l'attivo dello stato patrimoniale non superi la cifra di un milione di euro.
In relazione all'atto costitutivo, in generale, il nostro legislatore all'art. 2522 del c.c. stabilisce che per costituire una società cooperativa, è necessario che i soci siano almeno nove, ma prevede anche una deroga nel caso in cui la società adotti le forme della S.r.l. con la quale fissa il numero minimo di soci a tre.
Per quanto riguarda invece gli organi sociali della cooperativa, la legge prevede che vengano rispettate le linee guida per le S.p.a. ed in particolare induividua come organi necessari l'assemblea, che può essere generale o speciale, ed il Consiglio di amministrazione, nominato dall'assemblea, ad eccezione per i primi componenti che sono nominati nell'atto costitutivo, e non necessariamente tutti soci. Infine, nei casi in cui il totale delle vendite dello stato patrimoniale sia superiore a 3.125.000 euro, il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni sia maggiore di 6.250.000 euro, e che siano impiegati nello svolgimento dell'attività un numero di dipendenti almeno pari a 50 unità, il legislatore prevede anche la presenza di un organo di controllo.
Per concludere, in relazione alle modalità di scioglimento, liquidazione e cancellazione delle società cooperative e mutualistiche, valgono le stesse indicazioni individuate per le Società per azioni.
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DIRITTO SOCIETARIO » Le società cooperative e mutualistiche
Ultima modifica: 12/03/2007
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