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DIRITTO SOCIETARIO » La società a responsabilità limitata




Caretteri generali

La società a responsabilità limitata, è un ente dotato di personalità giurdica, e sotto il profilo organizzativo-patrimoniale presenta numerose analogie con le Società per azioni. In generale, il legislatore, stabilisce che nella S.r.l. i soci rispondono nei limiti della quota conferita, e sono quindi soci limitatamente responsabili.

In seguito alla riforma del diritto societario, è previsto che tale tipologia di società, possa essere costituita con un unico socio e con una pluralità di soci. Nel primo caso si ha la cosiddetta S.r.l. unipersonale, per le cui obbligazioni, in generale, l'unico socio risponde in maniera limitata. Tuttavia il legislatore, prevede che l'unico socio risponde illimitatamente in caso di insolvenza della società, in due ipotesi:

- qualora non abbia liberato integralmente i conferimenti all'atto della sottoscrizione;
- quando non sia stata data pubblicità sul registro delle imprese riguardo al fatto che si tratti di società unipersonale.

In generale, infine, il legislatore all'art. 2468, stabilisce che le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni, pertanto la S.r.l. deve trarre il proprio capitale di rischio da un ristretto gruppo di soci.


Costituzione della società e conferimenti

L'atto costitutivo della S.r.l. deve essere redatto nella forma dell'atto pubblico e deve contenere le seguenti indicazioni:

- dati anagrafici dei soci, persone fisiche;
- gli estremi identificativi dei soci che non siano persone fisiche;
- l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato che in nessun modo non può mai essere minore di diecimila euro;
- altre indicazioni.

Per quanto riguarda invece i conferimenti, il legislatore stabilisce che possono essere conferiti tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica, cioè denaro, beni in natura e prestazioni d'opera e servizio.
Secondo la legge, se non è stabilito diversamente i conferimenti sono in denaro, ed in tale caso all'atto della costituzione della società deve essere versato presso una banca il 25% del capitale, oppure, nel caso di una S.r.l. unipersonale l'intero ammontare del capitale.

Tuttavia, è previsto che il versamento possa essere sostituito da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria di pari importo. In tale caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con un corrispondente versamento in denaro.

Per quanto riguarda invece, il caso di conferimenti di beni in natura, il legislatore stabilisce che questi devono essere integralmente liberati al momento della sottoscrizione, e tale conferimento deve essere sempre accompagnato da una relazione giurata di un esperto, scelto dal socio conferente fra gli iscritti al registro dei revisori o fra le società di revisione.
Tale relazione di stima deve contenere le seguenti indicazioni:
- descrizione dei beni conferiti;
- illustrazione dei criteri di valutazione adottati;
- attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e deve essere allegata all'atto costitutivo.

Infine, nel caso di conferimento di prestazione d'opera o di servizio, è necessario che l'obbligazione sia garantita per l'intero valore da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria, ed anche in tale situazione, se lo statuto lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite con il versamento di un importo corrispondente, a titolo di cauzione.

In materia di conferimenti per le S.r.l., la legge stabilisce inoltre che se il socio non esegue il conferimento nel termine stabilito dagli amministratori, questi diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di 30 giorni. Se entro tale termine, il socio non esegue il conferimento, gli amministratori possono seguire due strade:

- promuovere un'azione giudiziale per l'esecuzione del conferimento;
- vendere agli altri soci la quota del socio moroso in proporzione alle rispettive partecipazioni. La vendita viene effettuata per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato, ed in mancanza di offerte, se l'atto costitutivo lo consente, la quota viene venduta all'incanto. Infine, è previsto, che nel caso in cui non ci siano compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse e riducono il capitale in misura corrispondente.


Quote di partecipazione e il loro trasferimento

Per quanto riguarda le quote di partecipazione ed il loro trasferimento, il codice civile, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo societario, stbilisce fondamentalmente che:

- i diritti del socio sono proporzionali alla partecipazione;
- le partecipazioni sono proporzionali ai conferimenti;
- le partecipazioni sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione mortis causa.

In generale, il trasferimento della partecipazione, perchè sia opponibile ai terzi deve essere iscritto nel reggistro delle imprese e successivamente anche nel libro dei soci, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, e solo dopo ciò, tale trasferimento ha effetto di fronte alla società.

È utile ricordare che, nel caso in cui l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o contempli una clausola di mero gradimento, o ancora ponga dei limiti che impediscono il trasferimento mortis causa, il socio o i suoi eredi possono recedere dalla società. Tale diritto concesso al socio o ai suoi eredi, può essere esercitato entro un termine non superiore a due anni


Il recesso e l'esclusione del socio

Secondo il nostro legislatore, il recesso del socio è consentito ai soci dissenzienti nei seguenti casi:

- cambiamento dell'oggetto sociale;
- trasformazione della società;
- fusione e scissione;
- trasferimento della sede all'estero;
- in ogni momento nel caso di società a tempo indeterminato con un preavviso minimo di sei mesi e mai superiore ad un anno;
- altre ipotesi previste dall'atto costitutivo particolare della società.

In generale, i soci che recedono dalla società hanno diritto al rimborso della propria partecipazione, in proporzione al patrimonio sociale, il cui valore è determinato sulla base di una valutazione al valore di mercato. Nel caso in cui vi sia disaccordo tra i soci, in relazione alla valutazione del patrimonio sociale, questa è compiuta da un esperto del tribunale. Inoltre, è previsto che il rimborso possa anche avvenire mediante acquisto della partecipazione da parte degli altri soci o di un terzo, oppure, se ciò non avviene, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o riducendo il capitale sociale. Infine, il legislatore stabilisce che se nessuna delle vie precedenti è percorribile, la società viene posta in liquidazione e il rimborso deve avvenire entro sei mesi dalla comunicazione di recesso alla società.

Per quanto riguarda invece l'esclusione del socio, la legge stabilisce, che l'atto costitutivo può prevedere ipotesi di esclusione per giusta causa, ed in tal caso il rimborso della quota di partecipazione, è regolato dalle regole previste per il recesso, ad esclusione della riduzione del capitale sociale.


Amministrazione della società

Nelle S.r.l. l'amministrazione, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, è affidata ad uno o più soci. Gli amministratori sono nominati nell'atto costitutivo e successivamente con decisione dei soci. La legge prevede che l'organo aministrativo societario possa essere formato nei seguenti modi:

- mediante amministratore unico;
- mediante più persone costituenti il consiglio di amministrazione, che opera collegialmente, mentre i singoli amministratori possono operare disgiuntamente o congiuntamente.

In generale quindi, gli amministratori hanno la rappresentanza della società, e sono solidalmente responsabili verso la società per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo. L'azione di responsabilità nei loro confronti può essere promossa da ciascun socio, il quale può anche chiedere, nel caso di gravi irregolarità, un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori. È inoltre previsto, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, che l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può formare oggetto di rinuncia i transazione da parte della società, a condizione che vi consenta una maggioranza dei soci, almeno pari ai 2/3 del capitale sociale e pur che non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale. Tuttavia, la rinuncia o la transazione non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, spettante al singolo socio o al terzo, che siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi dell'amministratore. Infine, il codice civile precisa che sono solidalmente responsabili, con gli amministratori, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

Sempre in relazione all'amministrazione di una S.r.l. il codice civile stabilisce che ai soci che non partecipano attivamente all'amministrazione della società fanno capo i seguenti diritti:
- diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali;
- diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione anche tramite professionisti di fiducia.

Infine, il legislatore italiano stabilisce che la nomina del collegio sindacale, o di un revisore, quando non prevista dall'atto costitutivo della società, è obbligatoria nel caso in cui il capitale sociale sia almeno apri a quello minimo stabilito per la S.p.a. e nel caso in cui vengano superati i limiti previsti per il bilancio in forma abbreviata.

In relazione ai libiri sociali obbligatori, è previsto che la società debba tenere tutte le scritture contabili previste per l'imprenditore commerciale, e inoltre, il libro dei soci, il libro delle decisioni dei soci, il libro delle decisioni degli amministratori, il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore se presenti.


Decisioni dei soci

La legge prevede che i soci decidono sulle seguenti materie:

- approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- nomina degli amministratori;
- nomina del collegio sindacale o del revisore;
- modificazioni dell'atto costitutivo;
- decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Inoltre i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni dei soci, in generale, devono essere redatte, nel caso in cui l'atto costitutivo non preveda nulla a riguardo, mediante deliberazione assembleare. Infine, è utile ricordare, che il codice civile prevede che le decisioni dei soci che non siano state prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, sono annullabili e possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale, entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Sono inoltre annullabili le decisioni in conflitto di interessi, a condizione che siano potenzialmente dannose per la società, e che siano assunte con il voto determinante del socio in conflitto di interessi. Per il codice civile, sono invece nulle, le decisioni che hanno oggetto illecito o impossibile, e quelle prese in assenza assoluta di informazione. Tali decisioni dichiarate nulle, possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entre tre anni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, mentre per quanto riguarda le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite, non sono stabiliti limiti di tempo.


L'assemblea dei soci

In relazione all'organo assembleare delle S.r.l. è previsto che l'atto costitutivo deve determinare le modalità di convocazione dell'assemblea, e tali modalità devono assicurare la tempestiva informazione circa gli argomenti da trattare. Se invece, nulla è previsto nell'atto costitutivo, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza. Sempre in via generale, qualora nulla sia previsto dall'atto costitutivo, i soci possono farsi rappresentare in assemblea, e questa deve tenersi presso la sede sociale.

Per quanto riguarda i quorum fissati per la S.r.l. la legge prevede che il quorum costitutivo sia fissato nella metà del capitale sociale, e che il quorum deliberativo sia pari alla maggioranza assoluta dei presenti, ad esclusione delle decisioni in merito alle modificazioni dell'atto costitutivo e dell'oggetto sociale, per le quali è previsto un quorum deliberativo pari almeno alla metà del capitale sociale.

Anche nelle S.r.l. l'assemblea è presieduta dal presidente, il quale è nominato nell'atto costitutivo oppure con il voto della maggioranza dei presenti. In generale, il presidente dell'assemblea dei soci svolge le seguenti funzioni:
- verifica la regolarità della costituzione;
- accerta l'identità e la legittimazione dei presenti;
- regola lo svolgimento dell'assemblea;
- accerta i risultati delle votazioni.

Ultimo aspetto da considerare per quanto riguarda l'assemblea dei soci di una S.r.l. è il fatto che, anche in assenza di convocazione, la deliberazione si intende adottata qualora vi abbia partecipato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.


Scioglimento, liquidazione e cancellazione della società

Per quanto riguarda le modalità di scioglimento, liquidazione e cancellazione di una S.r.l., valgono le stesse indicazioni individuate per le Società per azioni.



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Ultima modifica: 12/03/2007
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