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DIRITTO SOCIETARIO » La società per azioni




Caretteri generali

La società per azioni (S.p.a.) rappresenta il principale tipo di società di capitali, e anche la forma più importante di società predisposta per le imprese di grandi dimensioni, che richiedono l'apporto di ingenti capitali e comportano l'assunzione di notevoli rischi.

- Sotto il profilo giudirico, la S.p.a. può essere definita come la persona giuridica che esercita attività economica col patrimonio conferito dai soci e con gli utili eventualmente accumulati e nella quale le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni;

- Sotto il profilo economico, le S.p.a., nei sistemi di tipo capitalista, consentono di raccogliere ingenti capitali ai cui titolari non è attribuito alcun potere di gestione, ma solo una distribuzione di utili come remunerazione del loro apporto.

La S.p.a. rappresenta dunque il prototipo delle società di capitali e presenta tali peculiarità:

- È una persona giuridica, si tratta, cioè, di un soggetto di diritto, di un organismo unitario ed autonomo che fruisce di capacità giuridica e di agire propria, dotato di autonomia patrimoniale perfetta (art. 2331);

- i soci sono limitatamente responsabili poichè per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2325). Tale peculiarità, è la rappresentazione emblematica dell'autonomia patrimoniale perfetta, tipico delle persone giuridiche, per cui, i soci della S.p.a. non assumono alcuna responsabilità personale, neppure sussidiaria, per le obbligazioni sociali;

- le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni (art. 2325);

L'unica eccezione alla responsabilità limitata, tipica delle S.p.a., si ha in presenza di una società per azioni con un unico azionista. In tal caso, all'art. 2362, la legge precisa che qualora il pacchetto azionario venga a concentrarsi nelle mani di un unico socio, questo risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali nel caso in cui:

- non siano stati versati integralmente i conferimenti (art. 2342);
- non sia stata attuata la pubblicità prevista dall'art. 2362, secondo il quale, quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, deve essere depositata per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio, anteriore al pignoramento.


Costituzione della società

Il legislatore con l'art. 2328, stabilisce che l'atto costitutivo della S.p.a. deve essere redatto per atto pubblico a pena di nullità, con l'importante precisazione che la società può essere costituita non solo per contratto, ma anche per atto unilaterale. La legge per quanto riguarda l'atto costitutivo, prevede una duplice struttura, e afferma che il contratto associativo deve articolarsi in due atti distinti:

- l'atto costitutivo vero e proprio che contiene la dichiarazione di voler costituire la società e di eseguire i conferimenti promessi;

- lo statuto che prevede le disposizioni relative all'organizzazione, al funzionamento ed allo svolgimento della società. Lo statuto viene considerato parte integrante dell'atto costitutivo, e in caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e dello statuto prevalgono le seconde.

Per quanto riguarda i requisiti che l'atto costitutivo dovrà contenere, la legge prevede che esso debba indicare:

- il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonchè il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;

- la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato, che non può mai essere inferiore alla somma di 120.000 euro;
- il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;
- il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
- i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
- il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- il numero dei componenti il collegio sindacale;
- la nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;
- la durata della società, ovvero, se la società è costituita a tempo determinato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.

Per quanto riguarda le condizioni base per la costituzione di una S.p.a. la legge prevede:

- che sia sottoscritto per intero il capitale versato che ricordiamo non può mai essere inferiore ai 120.000 euro;
- che siano rispettate le previsioni degli art. 2342 e 2343 in tema di conferimenti, secondo i quali se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, i conferimenti devono farsi in denaro e deve esserne versato presso una banca almeno il 25% dell'importo totale;
- che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.

Detto ciò, rispettati i requisiti e le condizioni per l'atto costitutivo, questo viene rogato dal notaio ed è suo compito depositarne una copia presso l'ufficio del registro delle imprese presso la cui circoscrizione è fissata la sede della scoietà. Nell'eventualità in cui il notaio, ed eventualmente gli amministratori non provvedono a depositare l'atto costitutivo presso il registro delle imprese nel termine indicato, può provvedervi ciascun socio a spese della società. In relazione a ciò, è utile ricordare che le somme versate dai soci non possono essere consegnate agli amministratori se questi non provano l'avvenuta iscrizione della società, e nel caso in cui tale iscrizione non avvenga entro 90 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo, le somme versate devono essere restituite ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde efficacia. In seguito all'iscrizione nel registro delle imprese la società acquista personalità giuridica, si dice quindi che l'iscrizione ha efficacia costitutiva.

Una situazione particolare che riguarda tale aspetto, è rappresentata dalle operazioni compiute prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. La legge stabilisce che in relazione a tali operazioni sono illimitatamente e solidalmente responsabili coloro che hanno agito. Secondo il legislatore, sono inoltre responsabili il socio unico fondatore se la società è unipersonale, e i soci che, nell'atto costitutivo o con atto separato, abbiano eventualmente autorizzato o consentito il compimento delle operazioni. Infine è responsabile anche la società se successivamente all'iscrizione ha approvato tali operazioni avvenute precedentemente.


Nullità della S.p.a

A norma di legge, secondo l'art. 2332 una società per azioni può essere dichiarata nulla solo ed esclusivamente nei seguenti casi:

- per la mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;

- qualora vi sia una illeicità dell'oggetto sociale;

- per la mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.

La dichiarazione di nullità non ha efficacia retroattiva, e non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese. La dichiarazione di nullita opera come causa di scioglimento della società, e pertanto, la sentenza che dichiara la nullità deve provvedere alla nomina dei liquidatori. Di riflesso, i soci non sono liberati dall'eseguire i conferimenti ancora dovuti, fin quando non siano stati soddisfatti tutti i creditori. In deroga alle esposizioni di diritto civile la nullità può essere sanata, ma occorre che la causa di nullità sia eliminata e che di tle eliminazione sia data pubblicità attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese.


Patti parasociali

A fianco dell'atto costitutivo, possono essere stipulati accordi tra i soci diretti a regolamentare le modalità di espressione del voto, la circolazione delle azioni (clausole di gradimento e clausole di prelazione) oppure accordi riguardanti l'amministrazione della società.

Tutti questi accordi vengono chiamati patti parasociali. Essi non possono avere una durata superiore a 5 anni e se le parti hanno previsto una durata superiore, si intendono stipulati per 5 anni e rinnovabili alla scadenza. Se i patti parasociali non prevedono alcun termine di durata e sono dunque a tempo indeterminato, ciascun contraente può recedere con un preavviso di 6 mesi.

Nel caso in cui la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, cioè la società ha azioni diffuse tra il pubblico, i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale di assemblea e questo deve essere depositato nel registro delle imprese. Qualora si ometta tale dichiarazione i possessori delle azioni, alle quali si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il voto, e nel caso in cui lo esercitano ugualmente, la deliberazione assembleare è annullabile.


I conferimenti

Secondo quanto stabilito dalla legge agli art. 2342 e 2343 i conferimenti sono normalmente in denaro, e più specificatamente, se nulla è previsto nell'atto costitutivo, i conferimenti devono essere fatti in denaro. All'atto della sottoscrizione è necessario che i soci versiono almeno il 25% della quota sottoscritta presso una banca, e vige l'obbligo di conferire la restante parte dell'apporto promesso, su richiesta degli amministratori che possono esigerla, una volta sorta la società, in qualsiasi momento. Nel caso in cui la società abbia un solo socio, deve invece esserne versato l'importo totale. Possono poi essere effettuati conferimenti in natura, anche in tal caso per la loro totalità, mentre, contrariamente alle società di persone, non possono essere conferiti servizi, e quindi non è prevista la figura del socio d'opera.

Per quanto riguarda i conferimenti di beni in natura, la legge prevede che questi debbano essere accompagnati da una relazione giurata di stima effettuata da un esperto nominato dal presidente del tribunale. La relazione di stima deve contenere informazioni circa:

- la descrizione dei beni o crediti;
- l'indicazione del valore attribuito;
- l'attestazione che tale valore non è inferiore al valore nominale delle azioni emesse a fronte del conferimento;
- la specificazione dei criteri di valutazione seguiti.

Tale relazione di stima comprendente le informazioni sopra elencate deve essere sottoposta a controllo da parte dell'organo amministrativo entro 6 mesi. Quest'ultimo se sussistono fondati motivi deve procedere alla revisione della stima, ed è stabilito che se il valore dei beni conferiti è inferiore di oltre 1/5 rispetto al valore contenuto nella relazione di stima, si possono verificare tre alternative:

- il socio conferente versa la differenza in denaro;
- la società riduce il capitale sociale in misura corrispondente alla differenza, annullando le azioni scoperte;
- il socio recede dalla società.

Nel caso in cui la società decide di acquistare beni dai fondatori, dai soci o dagli amministratori, nei due anni successivi all'iscrizione della società nel registro delle imprese, e tale acquisto è pari o superiore al 10% del capitale sociale, questo deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria. Inoltre l'alienante deve presentare una relazione giurata di stima di un esperto nominato dal presidente del tribunale, che deve contenere le indicazioni viste in precedenza e deve essere depositata presso la sede della società nei 15 giorni precedenti l'assemblea. Tali prescrizioni sono mirate ad evitare i pericoli per l'integrità del patrimonio sociale derivanti da operazioni potenzialmente dannose per il loro ammontare e per la particolare posizione della controparte. Ovviamente tale disciplina non si applica agli acquisti effettuati in condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della società, e tanto meno agli acquisti che avvengono in borsa o sotto il controllo della autorità giudiziaria o amministrativa.

Nell'eventualità in cui un socio non provveda al pagamento delle quote conferite, a seguito della richiesta degli amministratori, la legge all'art. 2344 prevede che :

- in primo luogo gli amministratori debbano pubblicare una diffida sulla gazzetta ufficiale;

- decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della diffida, senza che i soci abbiano provveduto al versamento , gli amministratori possono promuovere azione giudiziaria per l'esecuzione del conferimento, o in alternativa, offrire le azioni agli altri soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, e per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. Nel secondo caso, qualora non si ottengano offerte, gli amministratori possono far vendere le azioni a mezzo di una banca o di un intermediario finanziario. Se neppure così si trovano acquirenti, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio trattenendo le somme riscosse, e le azioni non vendute entrano a far parte del patrimonio sociale e possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu dichiarata la decadenza del socio.

Infine è utile ricordare che in caso di mancato pagamento delle quote conferite, gli amministratori possono promuovere azione giudiziaria per il risarcimento del danno, e il socio moroso non può esercitare il diritto al voto.


Le azioni

Nella S.p.a. le partecipazioni sono rappresentate da azioni (art. 2346), contrariamente a quanto accade nelle società di persone e nella S.r.l., in cui le partecipazioni sono rappresentate da quote. Con il termine azione s'intende far riferimento quindi ad un documento rappresentativo della partecipazione sociale, liberamente trasmissibile.

Ci si riferisce dunque, ad una particolare conformazione delle stesse partecipazioni sociali determinate in funzione del loro valore nominale e tutte di uguale importo. Tuttavia, la nuova disciplina societaria, ha concesso alle S.p.a. la facoltà di emettere azioni senza indicazione del valore nominale. Di conseguenza:

- se è determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponderà ad una frazione del capitale sociale;

- in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse. A ciascun socio sarà quindi assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

Nelle S.p.a. il capitale sociale risulta, dunque, frazionato in unità minime ed indivisibili secondo un criterio astratto-matematico che prescinde dalle persone dei soci e dal loro numero. Perciò, le azioni sono delle partecipazioni-tipo omogenee e standardizzate, che attribuiscono ai loro titolari uguali diritti e indivisibili, per cui, qualora più soggetti divengano titolari di un'unica azione, si viene a costituire tra loro una fattispecie di comunione.

Ai sensi dell'art. 2354 le azioni devono indicare:

- la denominazione e la sede della società;
- la data dell'atto costitutivo, della sua iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta;
- l'ammontare del capitale sociale;
- l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;
- i diritti e gli obblighi particolari ad esse inerenti.

L'azione rappresenta quindi una frazione del capitale sociale, e di conseguenza, attesta al suo possessore la qualità di socio. L'azione svolge dunque un duplice ruolo:

- una funzione di legittimazione poichè chi la possiede può esercitare i diritti di socio;
- una funzione di trasferimento, perchè, con la trasmissione del documento, si trasferisce la qualità di socio.

Secondo l'art. 2355 le azioni possono essere nominative o al portatore, a scelta dell'azionista. Tuttavia in alcune circostanze esse devono essere necessariamente nominative e ciò avviene:

- quando tale caratteristica è espressamente disposta nell'atto costitutivo o dallo statuto;
- quando le azioni non sono interamente liberate;
- quando alle azioni è inerente un'obbligazione di prestazioni accessorie, prevista dall'atto costitutivo a carico dei soci;
- nelle ipotesi in cui sono poste delle limitazioni alla libera circolazione delle azioni;
- quando la normativa è obbligatoriamente richiesta dalle leggi speciali.

La circolazione dei titoli azionari si attua secondo le modalità prescritte per i titoli di credito. L'art. 2355, il legislatore regola le modalità di trasferimento dei titoli azionari. In particolare:

- le azioni al portatore, quando ammesse, si trasferiscono mediante la consegna materiale del titolo;

- le azioni nominative si traferscono mediante la doppia intestazione sul titolo e sul libro dei soci. Ciò può avvenire mediante girata (procedura di doppia intestazione differita), oppure mediante transfert (procedura di doppia intestazione contestuale).

L'azione è, per sua stessa natura, un titolo liberamente circolante. Tuttavia la naturale circolazione dei titoli azionari può essere soggetta ad alcune limitazioni, di natura legale, di natura convenzionale e di natura statuaria.

In materia di limitazioni legali si ha che:

- prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, non si può procedere all'emissione delle relative azioni (art. 2331);
- i titoli azionari emessi a fronte di conferimenti di beni in natura o di crediti sono inalienabili e devono restare depositati presso la società (art. 2343) per tutto il periodo durante il quale deve procedersi al controllo della valutazione;
- le azioni alle quali è connesso l'obbligo di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro, non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.

In materia di limitazioni convenzionali la legge contempla:

- i cosiddetti sindacati di blocco, patti che pongono limiti al trasferimento delle azioni della S.p.a.;
- i cosiddetti sindacati di voto, patti aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nella S.p.a.;
- i cosiddetti sindacati di controllo, patti aventi per oggetto l'esercizio, anche congiunto di una influenza dominante su una S.p.a.

Tali limitazioni rientrano nella più ampia categoria dei patti parasociali i quali devono essere comunicati alla Consob entro cinque giorni dalla stipulazione, pubblicati e depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha sede legale entro quindici giorni dalla stipulazione.

In materia di limitazioni statuarie, secondo l'art. 2355:

- l'atto costitutivo può sottoporre a particolari condizioni l'alienazione delle azioni nominative;
- lo statuto può vietare per un periodo massimo di cinque anni il trasferimento delle azioni;
- è ammessa l'introduzione di clausole di mero gradimento, a condizione che nell'ipotesi di rifiuto sia posto a carico della società o degli altri soci un obbligo di acquisto delle azioni oggetto del rifiutato trasferimento o sia fatto salvo il diritto di recesso del socio alienante e che la limitazione al trasferimento risulti dal titolo.

In generale, quindi, il titolo azionario rappresenta la partecipazione del socio e, più precisamente, il complesso di diritti e di obblighi che caratterizzano la posizione contrattuale assunta dall'azionista nei confronti della società. Nelle S.p.a. viene riconosciuta ai soci una serie di poteri, sia di natura amministrativa che di carattere patrimoniale. In particolare:

- nell'ambito dei poteri di natura amministrativi, un ruolo determinante è svolto dal cosiddetto diritto di partecipare alla gestione sociale. Da tale facoltà derivano una serie di attività, come il diritto di intervenire in sede assembleare, di impugnare la deliberazione, di stimolare l'operato degli organi sociali e di partecipare, con il proprio voto, alla formazione della volontà sociale;

- i diritti di natura patrimoniale, invece, sono quelli tradizionalmente riconusciuti ai soci in campo societario, come il diritto agli utili ed il diritto al rimborso della quota versata in sede di scioglimento della società.

Sotto il profilo amministrativo, la facoltà più rilevante riconosciuta ai soci è rappresentata dal dirito di voto. Secondo l'art. 2351 il diritto di voto spetta per ogni azione posseduta. In ogni caso, comunque, il voto consiste in una manifestazione unilaterale di volontà resa dal socio sulle materie oggetto della deliberazione. Il diritto di voto può essere, in determinate circostanze, sospeso, escluso o vincolato. In particolare:

- l'esercizio del voto viene sospeso nei confronti del socio in mora dei versamenti (art. 2344);
- i soci amministratori non possono esprimere il proprio voto nelle deliberazioni sulla loro responsabilità (art. 2373);
- nei casi in cui un socio sia portatore di un interesse in conflitto con quello sociale, l'astensione dall'esercizio del voto è sancita al fine di evitare un pregiudizio all'ente societario. Nell'eventualità in cui il socio in conflitto d'interessi abbia comunque espresso il proprio voto, questo è annullabile nel caso in cui sia stato determinante e abbia la potenzialità di recar danno alla società.

Secondo l'art. 2348 le azioni devono essere di eguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Tale principio di eguaglianza fra i titoli azionari, tuttavia, deve essere inteso in senso relativo e non assoluto poichè esso trova applicazione solo nell'ambito della stessa categoria di azioni. Lo stesso art. 2348 consente, infatti, di creare categorie di azioni fornite di diritti diversi, con l'atto costitutivo o con successive modificazioni di questo. Pertanto, accanto alle cosidette azioni ordinarie, che attribuiscono ai soci i normali diritti di partecipazione sin qui elencati, devono essere altresì esaminate alcune categorie di azioni speciali, che presentano determinate caratteristiche peculiari. In particolare, la legge contempla tali categorie speciali di azioni:

- le azioni privilegiate, che attribuiscono ai loro titolari diritti diversi dalle azioni ordinarie e più incentivanti sul piano patrimoniale, ossia, un diritto di preferenza nella ripartizione degli utili o nel rimborso del capitale al momento dello scioglimento della società, e una postergazione nella partecipazione alle perdite. Il contenuto patrimoniale di tali azioni può essere liberamente determinato;

- le azioni di risparmio, che possono essere emesse solo da società quotate per un importo totale non superiore alla metà del capitale sociale e confermano la volontà del legislatore di operare un netta differenziazione tra gli azionisti imprenditori e gli azionisti risparmiatori. Le azioni di risparmio sono totalmente prive del diritto di voto, ma posseggono il diritto di intervenire in assemblea e di chiederne la convocazione. Gli interessi degli azionisti di risparmio sono tutelati mediante la nomina dell'assemblea speciale e di un rappresentante comune. Infine, contenuti, modalità, condizioni e limiti dei vantaggi patrimoniali di cui godono tali azioni devono essere determinati nell'atto costitutivo;

- le azioni di godimento, disciplinate dall'art. 2353, che costituiscono una categoria di titoli attribuita ai possessori delle azioni anticipatamente rimborsate a seguito di una riduzione del capitale sociale. Le azioni di godimento non attribuiscono diritto di voto, ma concorrono alla ripartizione degli utili, che residuano dopo il pagamento ai possessori delle azioni non rimbosate, di un dividendo pari all'interesse legale. Inoltre nel caso di liquidazione della società, le azioni di godimento concorrono alla ripartizione del patrimonio di liquidazione, dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale;

- le azioni a favore dei prastatori di lavoro, regolate dall'art. 2349 in base al quale in caso di assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro dipendenti, possono essere emesse, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Nel caso di emissione di tale categoria speciale di azioni, il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente. Ciò avviene perchè piuttosto che essere immediatamente assegnati ai lavoratori, gli utili vengono imputati a capitale e le azioni sociali emesse a fronte dell'aumento vengono distribuite gratuitamente ed individualmente ai prestatori d'opera, i quali acquistano così la qualità di soci;

- le azioni con prestazioni accessorie regolate dall'art. 2345, ed emesse allo scopo di interessare alle vicende dell'impresa i fornitori della società, assicurando all'ente stesso la fornitura delle materie prime e dei finanziamenti necessari. Infatti, queste azioni impongono ai titolari l'esecuzione di ulteriori prestazioni accessorie non consistenti in denaro per le quali è previsto un separato compenso. Le azioni con prestazioni accessorie devono essere necessariamente nominative, possono essere introdotte solo con l'atto costitutivo e non possono essere trasferite senza il consenso degli amministratori;

- le azioni a voto limitato regolate dall'art. 2351, secondo cui è possibile creare azioni prive del tutto del diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti oppure con diritto di voto subordinato al verificarsi di condizione non meramente potestativa. Anche tale categoria speciale di azioni non può superare la metà del capitale sociale.

Le azioni possono essere oggetto di pegno, usufrutto e di sequestro.
Nel caso di pegno di azioni, il diritto di voto spetta, salvo contrario accordo, al creditore pignoratizio che è il soggetto che ha ricevuto a garanzia l'azione. Nel caso di usufrutto di azioni, il diritto di voto spetta al'usufruttuario mentre nel caso di sequestro di azioni il diritto di voto spetta al custode delle azioni.
Nel caso in cui le azioni attribuiscono un diritto di opzione, cioè il diritto di sottoscrivere nuove azioni, tale diritto spetta al socio, e allo stesso socio, sono attribuite le nuove azioni sottoscritte. Nel caso di pignoramento o di sequestro delle azioni, il socio è tenuto a versare, almeno tre giorni prima della scadenza del diritto di opzione, le somme necessarie. Qualora non vi provveda e gli altri soci non si rendano disponibili ad acquistarlo, il diritto di opzione deve essere venduto per suo conto, tramite una banca o un intermediario autorizzato. Il pegno, l'usufrutto e il sequestro, si estendono alle azioni di nuova emissione. Nel caso di usufrutto, è invece l'usufruttuario che deve provvedere al versamento, fermo restando il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto.

La società, nel corso della propria vita, potrebbe avere interesse ad acquistare proprie azioni. Tale acquisto, è sottoposto ad una serie di limiti tramite l'art. 2357:

- le azioni proprie possono essere acquistate, soltanto in misura pari agli utili distribuibili o alle riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
- le azioni acquistate devono essere interamente liberate, devono quindi essere stati effettuati tutti i versamenti;
- l'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria, che ne deve fissare le modalità d'acquisto, indicando, il numero massimo di azioni da acquistare, il corrispettivo minimo e massimo, e la durata temporale (periodo entro il quale comprare) che non deve essere superiore a diciotto mesi;
- il valore nominale delle azioni acquistate non può superare il 10% del capitale sociale.

Se non vengono rispettati tali limiti, le azioni acquistate in eccedenza, devono essere alienate entro un anno dal loro acquisto, secono le modalità fissate dall'assemblea. Se ciò non avviene occorre procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale sociale. Nel caso in cui l'assemblea non provveda a tale adempimento, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione di capitale venga disposta dal tribunale.

Le condizioni limitative all'acquisto di azioni proprie secondo il legislatore non trovano applicazione nei seguenti casi:

- quando l'acquisto di azioni proprie sia destinato a dare esecuzione ad una deliberazione assembleare di riduzione del capitale sociale attraverso il riscatto e l'annullamento delle azioni;
- quando l'acquisto avvenga a titolo gratuito;
- quando l'acquisto di azioni proprie consegua una operazione di fusione o ad una successione a titolo universale;
- quando l'acquisto avvenga in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società nei confronti di un socio.

Ad eccezione della prima ipotesi, negli altri casi deve essere, comunque, rispettato il limite, della decima parte del capitale sociale, per cui le azioni eccedenti il limite del 10% del capitale sociale, devono essere alienate entro tre anni a pena del loro annullamneto con corrispondente riduzione del capitale sociale.

Per quanto riguarda i diritti sociali relativi alle azioni proprie acquistate dalla società, la legge dispone che:

- finchè le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti, proporzionalmente, alle altre azioni;
- il diritto di voto viene sospeso, tuttavia per evitare che ciò determini un abbassamento dei quorum assembleari, le azioni proprie sono computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per la deliberazione dell'assemblea;
- gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate, se non previa autorizzazione dell'assemblea che deve stabilirne le modalità;
- deve essere, infine, costituita e mantenuta una riserva disponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio finchè dette azioni non siano trasferite o annullate.

Infine, per completare l'esame delle operazioni che possono essere compiute dalle S.p.a. sulle proprie azioni, va ricordato, ai sensi dell'art. 2358, che:

- la società non può accordare prestiti, nè fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie;
- alla società è interdetto accettare proprie azioni in garanzia, neppure tramite una società fiduciaria o per interposta persona.


Patrimoni destinati ad uno specifico affare

La società può, nel corso della sua vita, costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare (art. 2447). I patrimoni destinati non possono mai superare complessivamente il 10% del patrimonio netto della società. Se non è diversamente disposto dallo statuto, la deliberazione di costituzione deve essere adottata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La deliberazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- l'affare al quale è destinato il patrimonio;
- i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;
- un piano economico-finanziario;
- eventuali apporti di terzi;
- la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare;
- la nomina di una società di revisione per il controllo contabile;
- le regole di rendicontazione dello specifico affare.

La deliberazione di costituzione deve essere iscritta nel registro delle imprese, e da tale data i creditori hanno due mesi di tempo per fare opposizione. Se è intervenuta qualche opposizione il tribunale può, ciononostante, disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia. Il legislatore prevede quindi, che per le obbligazioni contratte in realzione allo specifico affare, la società risponde nei limiti del patrimonio destinato. A tal fine è però necessario che gli atti compiuti in relazione allo specifico affare, debbano menzionare il vincolo di destinazione. In mancanza di tale specificazione la società risponde con il suo patrimonio.

La legge prevede che per ciascun patrimonio separato è necessario che siano tenuti libri e scritture contabili separate. In particolare occorre tenere un apposito libro giornale e un apposito libro degli inventari e, qualora siano emessi strumenti finanziari, la società deve tenere un libro in cui indicare informazioni relative agli stessi. Vi sono poi indicazioni specifiche da inserire in bilancio:

- i beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati devono essere distintamente indicati nell stato patrimoniale;
- è necessario poi che per ciascun patrimonio destinato sia redatto un separato rendiconto da allegare al bilancio;
- infine nella nota integrativa devono essere illustrati il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici inerenti ciascun patrimonio destinato. Devono inoltre essere indicati sempre nella nota integrativa i criteri adottati per l'imputazione dei costi e dei ricavi comuni ed il corrispondente regime di responsabilità

Nel caso in cui siano emessi strumenti finanziari di partecipazione all'affare o agli affari, sono previste assemblee speciali per ciascuna categoria di strumenti finanziari. L'assemblea speciale ha le seguenti competenze:

- delibera sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune, cha ha funzioni di controllo sul regolare andamento dello specifico affare;
- delibera sulla costituzione di un fondo spese;
- delibera sulle modificazioni dei diritti attribuiti agli strumenti finanziari;
- delibera sulle controversie con la società;
- delibera sugli altri oggetti di interesse comune.

Quando l'affare relativo al patrimonio destinato è stato realizzato o è divenuto impossibile, l'organo amministrativo deve redigere il rendiconto finale, che unitamente ad una relazione predisposta dall'organo di controllo, deve essere depositata presso il registro delle imprese. Nel caso in cui non siano state soddisfatte integralmente le obbligazioni contratte in relazione ad un patrimonio destinato, i relativi creditori possono chiedere la liquidazione della società, entro tre mesi dal deposito del rendiconto e della relazione; in tal caso la liquidazione deve avvenire secondo le norme generali per la liquidazione della società

È possibile anche prevedere che un finanziamento sia destinato ad uno specifico affare da realizzarsi con un patrimonio destinato. È possibile inoltre prevedere, nel contratto di finanziamento, che tutti o parte dei proventi dell'affare, siano destinati al rimborso totale o parziale del finanziamento. Tale contratto deve contenere una serie di indicazioni tra cui:

- la descrizione dell'operazione;
- il piano finanziario;
- i beni strumentali necessari alla realizzazione dell'operazione.

Il legislatore precisa che i proventi dell'affare costituiscono patrimonio separato da quello della società ed anche da quello relativo ad altri finanziamenti a condizione che sia depositata una copia del contratto presso il registro delle imprese e a condizione che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell'affare e a tenerli separati dal restante patrimonio societario. Se vengono rispettate tali condizioni, delle obbligazioni nei confronti di tale finanziamento risponde esclusivamente il patrimonio separato. Infine, il legislatore ricorda che in relazione a tali finanziamenti, la nota integrativa deve contenere indicazione della destinazione dei proventi dell'affare e dei vincoli relativi ai beni strumentali destinati alla realizzazione dell'operazione.


Le obbligazioni

Le obbligazioni sono titoli di credito che possono essere emessi dalle società (art. 2410-2420). L'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori, salvo diversa disposizione dello statuto. Tale deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da un notaio e deve essere iscritta nel registro delle imprese. Con la sottoscrizione delle obbligazioni, gli obbligazionisti acquisiscono il diritto alla restituzione del capitale e degli interessi. Esercizio di tale diritto può essere subordinato in tutto o in parte al soddisfacimento dei diritti di altri creditori della società, inoltre, le obbligazioni possono essere postergate, ossia può essere stabilito che i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in funzione dei parametri oggettivi anche relativi all'andamento della società.

Le obbligazioni non possono essere emesse per una somma eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. È compito dei sindaci, attestare il rispetto di tale limite, il quale può essere superato solo nei seguenti casi:

- quando le obbligazioni eccedenti il limite sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori istituzionali, i quali diventano responsabili della solvenza della società nei confronti degli acquirenti;
- quando vengono emesse obbligazioni garantite da ipoteca su immobili di proprietà della società sino a 2/3 del valore degli immobili stessi;
- quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale e la società sia stata autorizzata con provvedimento dell'autorità governativa.
- nel caso di società quotate in mercati regolamentati e che emettono obbligazioni quotate.

Da ciò deriva che la società che ha emesso un prestito obbligazionario non può ridurre il capitale sociale o distribuire riserve se, rispetto alle obbligazioni in circolazione, viene superato il limite anzi detto. Se la riduzione del capitale sociale risulta obbligatoria o le riserve sono diminuite per effetto di perdite, non è consentito distribuire utili successivamente, sino a che l'ammontare del capitale più le riserve non eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione.

In generale il legislatore stabilisce che le obligazioni devono contenere le seguenti indicazioni:

- denominazione, oggetto e sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;
- capitale sociale e riserve esistenti al momento dell'emissione;
- data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro;
- ammontare complessivo dei titoli emessi, i diritti attribuiti, il valore nominale di ciascuno, il rendimento, la modalità di pagamento e di rimborso, e l'eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della società;
- eventuali garanzie.

I portari di obbligazioni della società si riuniscono nella cosidetta assemblea degli obbligazionisti. Secondo il legislatore l'assemblea ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca del reppresentante comune;
- delibera sulla modificazioni delle condizioni del prestito obbligazionario;
- delibera sulla proposta di amministrazione controllatae di concordato;
- delibera sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi sul rendiconto relativo;
- delibera sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti.

L'assemblea può essere convocata dagli amministratori o dal rappresentate comune, ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino almeno il 5% delle obbligazioni emesse e non distinte. L'assemblea degli obbligazionisti è regolamentata dalle norme previste per l'assemblea straordinaria, e le deliberazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese a cura del notaio che ha redatto il verbale. Secondo la legge all'assemblea degli obbligazionisti possono partecipare amministratori e sindaci e le deliberazioni possono essere impugnate secondo le norme che disciplinano l'annulabilità e la nullità delle deliberazioni assembleari.

Il rappresentante comune di cui si è parlato in precedenza, è definito dal nostro ordinamento come il soggetto che rappresenta gli obbligazionisti, e può essere scelto anche al di fuori di questi. Tuttavia non possono essere nominati gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società e coloro che rientrano nelle cause di ineleggibilità previste per il collegio sindacale. La carica di rappresentante comune ha una durata non superiore ai 3 anni e può essere rieletto. Compiti del rappresentante comune è sono:

- esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti;
- tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti nei rapporti con la società;
- deve assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni, al momento del rimborso;
- ha diritto di assistere all'assemblea generale dei soci ed ha la rappresentnza processuale degli obbligazioinsti.

Una particolare sottospecie di obbligazioni regolata in dettaglio dal nostro legislatore è la categoria delle obbligazioni convertibili in azioni. La loro emissione deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria, e sono caratterizzate dalla possibilità di conversione in azioni della società secondo un determinato rapporto di cambio, in un periodo prestabilito e secondo modalità di conversione prestabilite. La legge dispone che contestualmente all'emissione di obbligazioni convertibili la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione e depositare entro il mese successivo, presso il registro delle imprese una attestazione dell'aumento del capitale sociale avvenuto. La legge precisa infine che fino a che non sono scaduti i termini per la conversione, la società non può ridurre volontariamente il capitale sociale, a meno che sia data facoltà di conversione ai possessori di obbligazioni, e qualora il capitale sociale venga aumentato mediante riserve, o venga ridotto per perdite, il rapporto di conversionedeve essere proporzionalmente modificato.


Società controllate e collegate

Secondo la dottrina una società esercita un controllo su di un'altra secondo tre possibili modalità:

- controllo di diritto, nel caso un cui una società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- controllo di fatto, quando una società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria di un'altra società;
- controllo contrattuale, quando una società è sotto l'influenza dominante di un'altra società, in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Ai fini del controllo di diritto e di fatto, si devono computare anche i voti spettanti alle società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte. È utile ricordare che, secondo il nostro legislatore, si ha influenza notevole, e si parla quindi di società collegate, quando una società dispone di almeno il 20% dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o il 10%, se la società è quotata sui mercati regolamentati.

Alle società controllate è consentito acquistare azioni o quote della società controllante, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- il valore delle azioni o quote deve essere contenuto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio, regolarmente approvato;
- possono essere acquistate solo azioni o quote interamente libere;
- il valore nominale delle azioni o quote non può eccedere il 10% del capitale sociale della società controllante, tenendosi anche conto delle azioni o quote possedute dalla stessa società controllante o da sue controllate.

Come per le azioni proprie è necessario accantonare una riserva indisponibile, per un importo pari alle azioni o quote della società controllante possedute. La società controllata che detiene azioni o quote della propria controllante, non può esercitare il diritto al voto nell'assemblea di quest'ultima. Le azioni o quote della controllante, che sono state acquistate in violazione delle condizioni limitative, devono essere vendute entro un anno dal loro acquisto, secondo le modalità determinate dall'assemblea. Qualora ciò non avvenga, la società controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale sociale. Nel caso in cui l'assemblea non provveda gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione venga disposta dal tribunale.

Le condizioni limitative non si applicano se l'acquisto di azioni o quote della controllante avvenga nei seguenti casi:

- a titolo gratuito se le azioni sono interamente liberate;
- per effetto di successione universale o fusione o scissione;
- in occasione di esecuzione forzata per il soddsfacimento di un credito della società.

In tali casi l'acquisto di azioni o quote della società controllante che ecceda il 10% del capitale sociale, comporta che l'eccedenza sia alienata entro tre anni dall'acquisto, secondo le modalità determinate dall'assamblea. Se il limite del 10% viene superato per effetto di circostanze sopravvenute, la società controllante deve procedere entro tre anni all'annullamento delle azioni o quote e alla riduzione del capitale sociale. Analogamente a quanto avviene per le azioni proprie, non è consentito partecipare alla sottoscrizione di azioni o quote della società controllante. Nel caso di violazione di tale divieto le azioni o quote si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori. Nel caso in cui qualcuno avesse sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società controllata, azioni o quote della controllante, questi si intenderebbe sottoscrittore per conto proprio. Risulterebbero inoltre responsabili in solido gli amministratori della società controllata.

Infine, secondo la dottrina, è generalmente consentito che una società acquisti una partecipazione in un'altra società a condizione che sia previsto nell'atto costitutivo. La partecipazione tuttavia è vietata se per la sua misura o per l'oggetto risulti sostanzialmente modificato l'oggetto previsto nello statuto. L'assunzione di partecipazioni in società che comportino una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea, e nel caso in cui la società detiene tale tipo di partecipazione occorre che gli amministratori ne diano specifica informazione nella nota integrativa.


Modelli organizzativi S.p.a.

A partire dal 1° gennaio 2004, con l'entrata in vigore della riforma del diritto societario, l'organizzazione delle S.p.a. può essere realizzatra secondo tre diversi modelli:

- modello tradzionale che prevede la presenza di tali orgnai: l'assemblea, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale. A questi può affiancarsi in alcuni casi un revisore esterno o una società di revisione;

- modello dualistico che prevede la presenza di tali organi: l'assemblea, il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza. A questi può affiancarsi, anche in questo caso, un revisore esterno o una società di revisione;

- modello monistico che prevede la presenza di tali organi: l'assemblea e il consiglio di amministrazione. All'interno di quest'ultimo viene inoltre creato un comitato per il controllo di gestione e anche in tale caso può essere presente un revisore esterno o una società di revisione.

La società, sceglie il sistema organizzativo liberamente, indicando la propria opzione nell'atto costitutivo. Se nulla è stabilito, si presume che la società abbia scelto il modello tradizionale. In alternativa, lo statuto può disciplinare contestualmente i tre sistemi, fra i quali i soci sono tenuti a scegliere quello di cui si avvalgono. In tal caso il passaggio da un modello all'altro non richiede una modificazione statuaria.


L'assemblea

La disciplina considera l'assemblea, l'organo sovrano della società. Essa costituisce la riunione di tutti i soci, con l'intento di manifestare la volontà sociale. Si tratta di un organo con funzioni esclusivamente deliberative, le cui competenze, sono strettamente connesse alle decisioni più rilevanti per la compagine societaria.

Per quanto riguarda la convocazione dell'assemblea (art.2363), la legge stabilisce che debba essere convocata dagli amministratori (modello tradizionale o monistico) o dal consiglio di gestione (modello dualistico), mediante un avviso di convocazione contenente le seguenti indicazioni:

- giorno e ora dell'adunanza;
- luogo dell'adunanza;
- elenco delle materie da trattare, il cosidetto ordine del giorno.

Il legislatore prevede che l'avviso di convocazione deve essere pubblicato sulla gazzetta ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adenunza. Nel caso di società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, è possibile prevedere nello statuto che la convocazione avvenga mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea. Quando non sia stata formalmente convocata, l'assemblea si considera comunque regolare se è rappresentato l'intero capitale sociale e se partecipano all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo, ed in tal caso ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Inoltre, la legge prevede che tanti soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale, o la minore percentuale prevista nello statuto, possono richiedere la convocazione dell'assemblea, indicando gli argomenti da trattare. In tal caso gli amministratori (modello tradizionale o monistico) o il consiglio di gestione (modello dualistico) devono convocare senza ritardo l'assemblea. Se questi, o in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza, non provvedono alla convocazione, il presidente del tribunale, sentiti i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo e verificato che il rifiuto di convocazione risulti ingiustificato, ordina la convocazione dell'assemblea designando la persona che deve presiederla.

Per quanto concerne l'assemblea ordinaria il legislatore ha stabilito che deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o nel minor termine stabilito dallo statuto. È consentito peraltro prevedere nello statuto un termine maggiore, ma comunque non superiore a 180 giorni, nei seguenti casi:

- quando la società ha l'obbligo di redigere il bilancio consolidato;
- quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Per il modello tradizionale e monistico l'assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

- approvazione del bilancio;
- nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale. Dove previsto, nomina del revisore esterno e della società di revisione;
- determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, salvo che sia stabilito dall'atto costitutivo;
- deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea e sulle eventuali autorizzazioni richieste dallo statuto per il compimento di alcuni atti degli amministratori;
- deliberazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Per il modello dualistico l'assemblea ordinaria non prevede l'approvazione del bilancio d'esercizio che spetta al consiglio di sorveglianza, e ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca del consiglio di sorveglianza;
- determinazione del compenso spettante al consiglio di sorveglianza, a meno che sia stabilito nello statuto;
- deliberazione sulla responsabilità dei membri del consiglio di sorveglianza;
- deliberazione in ordine alla distribuzione degli utili;
- nomina del revisore contabile.

Per quanto riguarda l'assemblea straordinaria il legislatore ha stabilito che essa ha le seguenti competenze:

- modificazioni dello statuto;
- nomina, sostituzione e determinazione dei poteri dei liquidatori;
- deliberazioni sulle altre materie espressamente attribuite dalla legge.

Lo statuto può attribuire, in deroga a quanto sopra previsto, alla competenza del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione o di sorveglianza, talune deliberazioni, come ad esempio l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

In relazione ai quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea delle S.p.a., il legislatore ne definisce percentuali e modalità all'art. 2368.

La dottrina definisce quorum costitutivo, la percentuale di capitale sociale che deve essere presente in assemblea affinchè questa sia validamente costituita, e di conseguenza legittimata a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Per quorum deliberativo invece, si intende la percentuale di voti favorevoli, necessari affinchè una deliberazione possa essere assunta.
I quorum costitutivi e deliberativi sono diversi a secondo che si tratti di assemblea in prima convocazione o in seconda convocazione, e a secondo che l'assemblea sia ordinaria o straordinaria.

Per quanto riguarda l'assemblea in prima convocazione:

- per l'assemblea ordinaria, il quorum costitutivo necessita di almeno la metà del capitale sociale, mentre il quorum deliberativo necessita della maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata;

- per l'assemblea straordinaria, nel caso di società non quotate sul mercato del capitale di rischio, il quorum costitutivo non è previsto, mentre il quorum deliberativo necessita di più della metà del capitale sociale, a meno che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Nel caso di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, invece, il quorum costitutivo è pari ad almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto, mentre il quorum deliberativo necessita di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Per quanto riguarda l'assemblea in seconda convocazione:

- per l'assemblea ordinaria, il quorum costitutivo non è previsto, mentre il quorum deliberativo, necessita della maggioranza del capitale previsto;

- per l'assemblea straordinaria, nel caso di società non quotate sul mercato del capitale di rischio, il quorum costitutivo necessita di oltre un terzo del capitale sociale, mentre il quorum deliberativo di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Nel caso di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, invece, il quorum costitutivo richiesto è di oltre un terzo del capitale sociale, mentre il quorum deliberativo necessita di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Utile ricordare che lo statuto societario, può prevedere ulteriori convocazioni oltre la seconda, per le quali, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il quorum costitutivo richiesto è di almeno un quinto del capitale sociale.

Secondo l'art. 2370, possono intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. In alcuni casi lo statuto della società può prevedere, in relazione al diritto di intervento del socio in assemblea, che si debbano depositare le azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di comunicazione. Può essere inoltre prevista la possibilità di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, e di esprimere il voto per corrispondenza.

Per quanto riguarda la rappresentanza nell'assemblea, la legge stabilisce che, salvo diversa disposizione dello statuto societario, i soci possono farsi rappresentare in assemblea. Tale rappresentanza deve essere conferita in forma scritta e può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive.
La delega deve riportare il nome del rappresentante e non può essere conferita ai componenti degli organi amministrativi, di controllo o ai dipendenti della società o delle società controllate. Sono inoltre previsti limiti alla concentrazione delle deleghe, in particolare una stessa persona non può rappresentare più di 20 soci.

Secondo il nostro codice civile (art. 2371), l'assemblea delle S.p.a. deve essere presieduta dalla persona indicata nello statuto. Nel caso in cui lo statuto nulla preveda il presidente dell'assemblea deve essere eletto dall'assemblea stessa a maggioranza dei presenti. Nello svolgimento delle proprie funzioni il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo (nel caso in cui il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio la presenza del segretario è superflua). Il presidente dell'assemblea svolge le seguenti funzioni:

- verifica del quorum costitutivo;
- verifica dell''identità e della legittimazione dei presenti;
- gestione dello svolgimento dell'assemblea;
- verifica del quorum deliberativo escludendo le azioni senza diritto di voto e i soci che abbiano dichiarato la propria astensione perchè in conflitto di interessi.

Utile precisare che il verbale dell'assemblea ordinaria è redatto dal segratario e deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso, mentre il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio, ed in particolare, deve contenere le seguenti informazioni:

- data dell'assemblea;
- identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi;
- modalità e risultato delle votazioni;
- identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- a richiesta dei soci, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni assembleari possono contenere vizi che ne determinano l'annullabilità la nullità o l'inefficacia. Analizziamo le diverse situazioni previste dal legislatore.

Per quanto riguarda l'annullabilità, la disciplina prevede che le deliberazioni assembleari sono annullabili se contrarie alla legge o all'atto costitutivo. Sono legittimati ad impugnare tali deliberazioni i soci assenti, dissenzienti o astenuti, e i componenti dell'organo amministrativo o di controllo collegialmente, i quali, depositato contestualmente alla citazione, possono chiedere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione. Per impugnare le deliberazioni annullabili i soci devono riunire almeno l'1% del capitale sociale nel caso di società quotate, o almeno il 5% nel caso di società non quotate. Per i soci che non riuniscono tale percentuale minima è previsto esclusivamente il risarcimento del danno, che sia loro direttamente derivato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto. In ogni caso, la deliberazione assembleare non può essere annullata nei seguenti casi:

- mancanza di legittimazione alla partecipazione all'assemblea, salvo che senza la partecipazione delle persone non legittimate, non si sarebbe raggiunto il quorum costitutivo;
- per l'invalidità di singoli voti o per il loro indebito computo, salvo che senza tali voti non si sarebbe raggiunto il quorum deliberativo;
- per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, a meno che venga impedito l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.

L'azione di annullabilità o l'azione di risarcimento del danno sono soggette ad un termine di prescrizione di 3 mesi, che decorrono dalla data della deliberazione. L'annullamento della deliberazione dispiega effetto rispetto a tutti i soci, e obbliga, inoltre, il consiglio di amministrazione, di gestione e di sorveglianza a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità.

Per quanto riguarda la nullità, la disciplina prevede che le deliberazioni assembleari sono dichiarate nulle per l'impossibilità o l'illiceità dell'oggetto della deliberazione, per mancata convocazione dell'assemblea e per mancanza del verbale. Sono legittimati all'impugnazione tutti i soggetti che abbiano interesse, e il termine di prescrizione fissato dalla legge è di 3 anni, che decorrono dalla trascrizione della deliberazione sull'apposito libro. In via di eccezione per le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili non è previsto alcun termine di prescrizione. La nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ed è previsto che la convocazione non possa considerarsi mancante in caso di irregolarità dell'avviso di convocazione, purchè vengano rispettate le seguenti condizioni:

- che l'avviso di convocazione provenga da un componente dell'organo amministrativo o di controllo della società;
- che l'avviso di convocazione sia idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervento di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea.

Si prevede inoltre che il verbale non possa considerarsi mancante se:

- contiene la data della deliberazione e l'oggetto deliberato;
- viene sottoscritto dal presidente dell'assemblea o dal presidente del consiglio di amministrazione o di sorveglianza e dal segretario, o dal notaio.

La nullità può essere sanata nei seguenti casi:

- nell'ipotesi di mancata convocazione, l'azione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea. Per tali soggetti la nullità è implicitamente sanata;
- per mancanza di verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva.

Sono infine previsti termini, decorsi i quali, la nullità non può più essere attivata, in particolare:

- nell'ipotesi di aumento del capitale sociale, di riduzione per esuberanza o di emissione di obbligazioni, l'impugnazione non può essere proposta, decorsi sei mesi dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese;
- per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la nullità della deliberazione di aumento del capitale sociale non può più essere pronunciata dopo che sia stata iscritta nel registro delle imprese l'attestazione che l'aumento è stato eseguito. Inoltre l'invalidità della riduzione del capitale o della deliberazione di emissione di obbligazioni non può essere pronunciata dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita.

Per quanto riguarda l'inefficacia, la disciplina prevede che le deliberazioni assembleari sono dichiarate inefficaci nel caso in cui le deliberazioni dell'assemblea generale che pregiudicano i diritti dei portatori di azioni speciali, non siano state approvate anche dalle relative assemblee speciali.


Amministrazione della società (Modello tradizionale)

Come è già stato detto in precedenza, il legislatore prevede tre diversi modelli per l'amministrazione e il controllo delle società per azioni: il modello tradizionale, il modello dualistico e il modello monistic. In generale, la legge stabilisce che se nulla viene stabilito nello statuto, si applica il modello tradizionale, quindi se si vogliono adottare i modelli alternativi, è necessario che siano espressamente previsti nello statuto. Inoltre si precisa che qualora nel corso della vita societaria si modifichi il modello di amministrazione e controllo, la modificazione ha effetto a partire dalla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo.

Per quanto riguarda il modello tradizionale, in relazione all'organo amministrativo, la legge stabilisce che su di esso grava l'esclusiva responsabilità per la gestione della società. In particolare, gli amministratori possono compiere tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale.

L'amministrazione può essere affidata a soci o a non soci, ma in ogni caso a persone fisiche e non a persone giuridiche. Il nostro ordinamento stabilisce che nel caso in cui l'amministrazione sia affidata a due o più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. Se invece è affidata ad un'unica persona, questa assume la qualificazione di amministratore unico. Nel caso in cui vi sia un consiglio di amministrazione, al suo interno deve essere designato un presidente, nominato dall'assemblea o scelto dal consiglio in mancanza di deliberazione, i cui poteri sono stabiliti dallo statuto.

È inoltre previsto che se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare propri compiti ad un comitato esecutivo o ad uno o più amministratori delegati, i quali devono essere scelti tra gli amministratori. Limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega, sono determinati dal consiglio d'amministrazione, il quale pur in presenza di delega, può sempre impartire direttive agli organi delegati e compiere azioni rientranti nella delega. In ogni caso, il consiglio di amministrazione svolge le seguenti funzioni:

- valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sulla base delle informazioni ricevute;
- esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società quando questi siano stati elaborati;
- valuta il generale andamento della gestione, sulla base della relazione degli orgnai delegati.

Il legislatore, riguardo agli orgnai delegati, precisa che non tutte le funzioni del consiglio di amministrazione possono essere delegate, ed in particolare stabilisce che non possa essere delegata la predisposizione del progetto di bilancio. In ogni caso, gli organi delegati svolgono le seguenti funzioni:

- devono fare in modo che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, sia adeguato alla natura e alle dimensioni della società;
- devono riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate;
- devono inoltre fornire informazioni relative alla gestione della società ogni volta che il consiglio di amministrazione ne faccia richiesta.

Il nostro ordinamento definisce chiaramente le cause di ineleggibilità, di nomina, revoca e cessazione-sostituzione degli amministratori.

In relazione alle cause di ineleggibilità il legislatore stabilisce che non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, i seguenti soggeti: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici.

In relazione alla nomina il legislatore dispone che gli amministratori sono nominati dall'assemblea ordinaria ad eccezione dei primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. Questi non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio ralativo all'ultimo esercizio della loro carica. Nonostante questo limite, salvo diversa disposizione dello statuto, sono rieleggibili. Infine, la legge prevede che gli amministratori devono provvedere all'iscrizione della loro nomina presso il registro delle imprese entro trenta giorni e devono indicare a chi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se congiuntamente o disgiuntamente.

Per quanto riguarda la revoca, è stabilito che gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche in assenza di giusta causa. In quest'ultimo caso l'amministratore revocato ha tuttavia il diritto di richiedere un risarcimento per il danno subito.

In relazione alle cause di cessazione, in ogni caso, deve essere iscritta nel registro delle imprese entro trenta giorni a cura del collegio sindacale, ed in particolare sono previste:

- la rinuncia da parte dell'amministratore, il quale deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al presidente collegiale. Tale rinuncia ha effetto immediato solo se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, mentre in caso contrario, ha effetto dal momento in cui la maggioranza sia stata ricostituita;
- la scadenza del termine e altre cause che hanno effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione sia ricostituito.

Per quanto riguarda la sostituzione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori occorre seguire una procedura particolare a seconda dei casi:

- se viene a mancare un amministratore o anche più amministratori ma rimane in carica la maggioranza, gli amministratori rimasti integrano il consiglio di amministrazione con una nomina approvata dal collegio sindacale e denominata cooptazione. In seguito a tale nomina gli amministratori restano in carica fino all'assemblea successiva;
- se viene a mancare la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica, devono convocare l'assemblea affinchè provveda alla sostituzione dei mancanti;
- se cessano tutti gli amministratori o l'amministratore unico, il collegio sindacale deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina degli amministratori, e nel frattempo al collegio sindacale competono i poteri di ordinaria amministrazone.

In materia di deliberazioni del C.d.A, il legislatore ha stabilito che il quorum costitutivo e deliberativo siano dati dalla maggioranza degli amministratori in carica e presenti, salvo diverse disposizioni dello statuto, il quale può prevedere che la presenza alle riunioni del C.d.A. possa avvenire anche attraverso mezzi di telecomunicazione quali ad esempio la videoconferenza. È inoltre precisato dalla legge che il voto dei consiglieri non può essere dato per rappresentanza e che le deliberazioni contrarie alla legge o allo statuto, possono essere impugnate dagli amministratori assenti o dissenzienti e dal collegio sindacale entro novanta giorni.

Per quanto riguarda i compensi dei componenti del C.d.A. e degli eventuali componenti del comitato esecutivo, se non è stabilito nell'atto costitutivo, è determinato dall'assemblea, e nel caso in cui quest'ultima avesse omesso di determinarlo è fissato dal giudice su azione degli amministratori stessi. È previsto inoltre che il compenso può essere costituito, in tutto o in parte, da una quota di partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo determinato azioni di futura emissione (Stock Options)

Due aspetti delicati relativi all'amministrazione delle S.p.a. sono il divieto di concorrenza e la presenza di un conflitto di interessi. Il nostro legislatore con la riforma societaria ha cercato di fare chiarezza in tali ambiti, ed in particolare:

- in relazione al divieto di concorrenza, stabilisce che i componenti dell'organo amministrativo non possono svolgere attività in concorrenza con quella della società salvo autorizzazione dell'assemblea. Più precisamente, gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili di amministratori o di direttori denerali in società concorrenti. L'amministratore che violi tale divieto può essere revocato e risponde dei danni provocati alla società;

- in materia di conflitto di interessi invece, è stabilito che un amministratore che si trovi ad avere un interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società, deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.Come conseguenza di un eventuale conflitto di interessi, è previsto che le deliberazioni del C.d.A. o del comitato esecutivo, adottate con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi possono essere impugnate dai componenti del C.d.A. e del collegio sindacale entro novanta giorni, qualora possano recare danno alla società

Altro aspetto importante, regolato dal nostro ordinamento civile, riguarda la responsabilità degli amministratori verso la società, verso i creditori sociali e nei confronti dei singoli soci o dei terzi. In particolare:

- in relazione alla responsabilità verso la società, è stabilito che gli amministratori devono adempiere ai doversi ad essi imposti dalla legge e dallo statuto, con diligenza professinale ed incorrono in responsabilità verso la società in caso di violazione dei propri doveri e nel caso in cui ne derivi un danno per la società. Tale responsabilità è solidale nel casi in cui essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, gli amministratori non abbiano fatto quanto in loro potere per impedirne il compimento o eliminarne le conseguenze dannose a meno che non abbiano fatto notare il loro dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio e con immediata notizia scritta al presidente del collegio sindacale. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è deliberata dall'assemblea, anche se non è posta all'ordine del giorno purchè riguardi fatti di competenza dell'esercizio e comporta la revoca d'ufficio degli amministratori quando sia assunta con il voto favorevole di almeno il 20% del capitale sociale. Inoltre, l'azione di responsabilità, oltre che essere deliberata dall'assemblea, può essere promossa da una minoranza di soci che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale, nominando uno o più rappresentanti comuni che si occupino dell'esercizio dell'azione;

- in relazione alla responsabilità verso i creditori sociali, si è stabilito che questa ricorre nel caso in cui gli amministratori non abbiano osservato gli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, ed in tal caso, i creditori possono promuovere l'azione quando il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. Il legislatore precisa che in caso i fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, l'azione di responsabilità è promossa dal curatore o dal commissario;

- in relazione alla responsabilità verso i soci o terzi, infine, è stabilito che questi possano promuovere azioni di responsabilità verso gli amministratori quando abbiano subito un danno nella loro sfera personale, in seguito ad atti colposi o dolosi di questi.

Concludendo il discorso per quanto riguarda l'amministrazione della S.p.a. secondo il modello tradizionale è utile analizzare due figure fondamentali che rivestono un ruolo molto importante nella gestione della società. I direttori generali e gli amministratori di fatto. I primi sono definiti dalla dottrina come quei dirigenti che svolgono attività di alta gestione della società e che sono in stretto rapporto con gli amministratori. Da ciò ne deriva una responsabilità secondo le stesse norme previste per gli amministratori, ma solo per i compiti loro affidati.
Gli amministratori di fatto, invece, sono soggetti privi di investitura formale per mancanza di nomina assembleare, ma che si inseriscono, di fatto, nella direzione dell'impresa sociale condizionandone le scelte operative.


Amministrazione della società (Modello dualistico)

Come è già stato ricordato, per utilizzare il modello dualistico è necessario che sia espressamente previsto nello statuto societario. Se ciò avviene, l'amministrazione della società è affidata al consiglio di gestione.

Al consiglio di gestione, è dunque attribuita l'esclusiva responsabilità della gestione dell'impresa, ed in tale contesto, esso può compiere tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale. Il consiglio di gestione è costituito da almeno due componenti, che possono essere scelti anche tra non soci. I componenti del consiglio di gestione sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo, mentre successivamente, sono eletti dal consiglio di sorveglianza, l'organo sociale predisposto al controllo nelle S.p.a. che scelgono di adottare il modello dualistico. Essi restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, sono rieleggibili salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili, in qualunque momento dal consiglio di sorveglianza anche senza giusta causa, salvo il diritto al risarcimento dei danni. Il legislatore stabilisce inoltre che, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, uno o più membri del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza deve provvedere alla loro sostituzione e viene così meno il meccanismo della cooptazione, possibile nel modello tradizionale.

L'azione sociale di responsabilità nel modello dualistico, è disciplinata dalle stesse norme previste per il modello tradizionale. Essa può quindi essere promossa con delibera dell'assemblea ordinaria, oppure direttamente dai soci. In aggiunta, l'azione di responsabilità può essere proposta con deliberazione del consiglio di sorveglianza con un quorum delibarativo pari alla maggioranza dei componenti del consiglio di sorveglianza stesso. La legge prevede anche che se la delibera è assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti si determina la revoca dei membri del consiglio di gestione contro cui è proposta. Alla sostituzione dei membri revocati provvede contestualmente il consiglio di sorveglianza.

In generale, il legislatore applica, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il consiglio di amministrazione nel modello tradizionale, ed in particolare quelle relative:

- alla validità delle riunioni;
- alla nomina del presidente;
- all'impugnativa delle deliberazioni;
- agli adempimenti pubblicitari relativi alla nomina e alla cessazione;
- al potere di rappresentanza;
- alle cause di ineleggibilità;
- alla rinuncia della carica;
- al divieto di esercizio di attività concorrenti;
- alla diligenza professionale;
- alla responsabilità.


Amministrazione della società (Modello monistico)

Come nel caso dell'utilizzo del modello dualistico, anche il modello monistico deve essere espressamente previsto nello statuto. Come per il modello tradizionale, l'amministrazione societaria è affidata ad un consiglio di amministrazione, e di conseguenza le norme applicabili in tale contesto sono le stesse che per il modello tradizionale.


Il controllo della società (Modello tradizionale)

Il controllo della società nel modello tradizionale è affidato al collegio sindacale, composto da tre o cinque membri effettivi, e due sindaci supplementari nominati per la prima volta nello statuto e successivamente dall'assemblea. I sindaci possono essere scelti tra i soci o al di fuori della società, ma almeno un membro effettivo e un membro supplente devono essere scelti tra soggetti iscritti nel registro delle imprese dei revisori contabili. I restanti membri possono essere scelti tra le seguenti categori di soggetti:

- iscritti nel registro dei revisori contabili;
- iscritti in albi professionali;
- professori di ruolo universitari, in materie economiche o giuridiche.

I seguenti soggetti, invece, non possono assumere la carica di sindaco e se eletti decadono dall'ufficio:

- i soggetti che si trovino nelle ipotesi di ineleggibilità previste per gli amministratori;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, e di società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo;
- i soggetti legati alla società o a società controllate, controllanti o sottoposte a controllo, da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Come per gli amministratori, anche i sindaci restano in carica per tre esercizi, e la cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio sindacale viene ricostituito con i nuovi sindaci. Al contrario di quanto accade per gli amministratori, i sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e la deliberazione di revoca, che deve essere assunta dall'assemblea oridnaria, deve anche essere approvata con decreto dal tribunale. Nomina e cessazione dei sindaci, con indicazione dei dati anagrafici, deve essere iscritta nel registro delle imprese entro trenta giorni dagli amministratori. In relazione alla cessazione di un sindaco, il legislatore prevede che ad esso subentrino i supplenti in ordine di erà, i quali rimangono in carica fino all'assemblea successiva, che deve provvedere alla nomina di sindaci e supplenti, necessari per integrare il collegio sindacale. Nel caso in cui vengano a mancare più sindaci e i sindaci supplenti non siano sufficienti a ricostituire il collegio, è previsto che debba essere convocata l'assemblea.

Il compenso dei sindaci è fissato nello statuto, e se ciò non avviene deve essere determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intera durata della carica. In generale, il legislatore attribuisce al collegio sindacale le seguenti funzioni:

- vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto;
- vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, nonchè sul suo corretto funzionamento;
- ove previsto e consentito, esercizio del controllo contabile.

Il nostro ordinamento, attribuisce ai sindaci ampi poteri di ispezione e controllo anche individuali. Il collegio sindacale, può chiedere, inoltre, agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I sindaci possono anche avvalersi di propri dipendenti e ausiliari sotto la propria rsponsabilità per lo svolgimento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, ai quali però, la società può rifiutare l'accesso a informazioni riservate. Altri poteri di cui i sindaci dispongono sono:

- il diritto di partecipare alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee e riunioni del comitato esecutivo;
- il diritto di ricevere almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo, il bilancio predisposto dagli amministratori, accompagnato dalla loro relazione e dai documenti giustificativi;
- il potere di impugnare le deliberazioni assembleari e del C.d.A. contrarie alla legge e allo statuto;
- il potere di presentare denuncia al tribunale per gravi irregolarità.

In relazione alle riunioni è stabilito che il collegio sindacale, deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, e come previsto per l'assemblea e per le riunioni del C.d.A., se lo statuto lo consente, la riunione può svolgersi anche con mezzi telematici. Se un sindaco non partecipa a due riunioni, nel corso di un esercizio, senza giustificato motivo, decade dall'ufficio. Ciò avviene anche nel caso in cui un sindaco non assista, senza giustificato motivo, anche ad una sola assemblea, o a due adunanze consecutive del C.d.A. o del comitato esecutivo nel corso di un esercizio.

Per quanto riguarda le deliberazioni del collegio sindacale, è disposto che queste debbano essere assunte a maggioranza dei presenti, e devono essere presenti la maggioranza dei sindaci, i quali, devono redigere apposito verbale per ogni riunione, che sarà poi trascritto nell'appostio libro delle adunanze e deliberazioni del collegio sindacale, e sottoscritto dagli intervenuti.

Anche i sindaci, come gli amministratori, devono adempiere ai loro doveri con diligenza professionale, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui vengono a conoscenza. Inoltre, i sindaci sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi, nel caso in cui si produca un danno alla società che si sarebbe potuto evitare se i sindaci avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica. Esiste, quindi, un rapporto di causalità fra la violazione dei doveri di vigilanza e il danno.

Alcuni dei compiti principali del collegio sindacale, sono rappresentati dal comportamento che questo deve assumere in presenza di denunce per fatti censurabili e gravi irregolarità presentate dai soci della compagine sociale. In particolare il legislatore dispone che:

- ciascun socio, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta può denunciare al collegio sindacale, fatti che ritiene censurabili. Di fronte alla denuncia, il collegio sindacale ha solo l'obbligo di tenerne conto nella propria relazione al bilancio d'esercizio da presentare nell'apposita assemblea. È però previsto che se la denuncia proviene da tanti soci che rappresentino almeno 1/20 del capitale sociale o 1/50 se società quotata, il collegio sindacale ha l'obbligo di indagare senza ritardo sui fatti denunciati e di presentare le proprie conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea. Il collegio sindacale infine può previa comunicazione al presidente del C.d.A., convocare l'assemblea, nel caso in cui nell'espletamento del proprio incarico e indipendentemente da una denuncia ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere;

- tanti soci che rappresentino almeno il 10% del capitale o il 5% se società quotata, possono fare denuncia al tribunale, qualora abbiano il fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione della società tali da poter arrecare danno alla società stessa o società controllate. A fronte della denuncia il tribunale deve anzitutto sentire gli amministratori e i sindaci in camera di consiglio, e succesivamente il tribunale può assumere diverse posizioni a seconda della gravità edi fatti. In primo luogo può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società e i sindaci devono attivarsi, senza indugio, per accertare se le violazioni sussistono, ed eventualmente eliminarle, con l'obbligo di riferire al tribunale sugli accertamenti e le attività compiuto. Se le violazioni sussistono, e i sindaci non sono sufficienti ad eliminarle, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimentie convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nel caso in cui il tribunale si trovi in presenza di casi ancor più gravi, può revocare amministratori e sindaci, e nominare un amministratore giudiziario, determinandone poteri e durata, il quale deve rendere conto della propria attività al tribunale e può proporre azione di responsabilità contro amministratori e sindaci, convocare e presiedere l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci, e se ricorrrono le condizioni, mettere in liquidazione la società o avviare procedura concorsuale.

Aspetto di notevole importanza per le S.p.a. è rappresentato dal controllo contabile, il quale prima della riforma era esercitato dal colleggio sindacale, mentre ora viene svolto da un revisore contabile o da una società di revisione. Tuttavia il legislatore prevede che il controllo contabile possa essere esercitato in via esclusiva dal collegio sindacale se tutti i suoi componenti sono iscritti nel registro dei revisori contabili e se ricorrono tali condizioni:

- che sia previsto nello statuto della società;
- che non si tratti di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio;
- che non siano società tenute alla redazione del bilancio consolidato.

Se l'attività di controllo contabile è svolta da un revisore contabile o da una società di revisione, l'incarico viene conferito dall'assemblea ordinaria, che ne stabilisce compenso e durata sentito il collegio sindacale. Tale incarico ha durata di tre esercizi e può essere revocato prima del termine solo per giusta causa, sentito il parere del collegio sindacale, e tale delibera di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale. Tra le cause di ineleggibilità nel caso in cui il controllo contabile sia svolto da un revisore contabile, la legge dispone che non è ammesso che questi sia nominato attigendendo fra i componenti del collegio sindacale della società o di società controllanti, controllate o sottoposte a controllo. Secondo il legislatore, lo statuto societario può altre cause di ineleggibilità o decadenza e ulteriori requisiti di professionalità del soggetto incaricato del controllo contabile.

Infine, per quanto riguarda la responsabilità dei soggetti preposti al controlli contabile, la legge dispone che questi sono responsabili alla stessa stregua dei sindaci, e sono inoltre responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi, per danni derivanti dall'inadempimento dei loro doveri. In particolare, nel caso di controllo svolto da una società di revisione, i soggetti che hanno effettuato il controllo contabile, sono responsabili in solido con la società di revisione stessa.


Il controllo della società (Modello dualistico)

Se lo statuto della società prevede l'utilizzo del modello dualistico, il controllo, eventualmente anche contabile, è affidato al consiglio di sorveglianza. Questo è formato da almeno tre componenti, soci o non soci, e da almeno due supplenti. I primi componenti del consiglio di sorveglianza sono nominati nell'atto costitutivo, e successivamente la nomina spetta all'assemblea ordinaria. La durata dell'incarico è di tre esercizi e scade alla data della successiva assemblea convocata per approvare il bilancio, e sono rieleggibili a meno che lo statuto non disponga diversamente. Utile sottolineare che almeno un componente del consiglio di sorveglianza ed un supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il presidente del consiglio di sorveglianza viene eletto dall'assemblea ordinaria, mentre i suoi poteri sono definiti dallo statuto, e qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più componenti del consiglio, l'assemblea deve provvedere senza indugio alla loro sostituzione.

Tra le cause di ineleggibilità per i componenti del consiglio di sorveglianza, oltre a quelle che lo statuto societario può prevedere, il legislatore prevede che non possano essere eletti:

- l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è condannato a una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- i componenti del consiglio di gestione;
- coloro che sono legati alla società o a società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o prestazione d'opera retribuita, o da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Il legislatore attribuisce al consiglio di sorveglianza le seguenti funzioni:

- nomina e revoca dei componenti del consiglio di gestione e ne determina il compenso salvo che la relativa competenza sia attribuita all'assemblea dello statuto;
- approva il bilancio d'esecizio e, se redatto, il bilancio consolidato;
- esercita le funzioni di controllo proprie del collegio sindacale;
- può promuovere azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;
- può presentare la denuncia al tribunale ai sensi dell'art. 2409 del C.c.;
- deve riferire in forma scritta, almeno una volta all'anno, all'assemblea, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili;
- possono assistere alle riunioni del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee.

Al consiglio di sorveglianza si applicano le norme previste per il collegio sindacale nel modello tradizionale. Tuttavia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni si applicano le norme relative al consiglio di amministrazione. Infinesi prevede, analogamente a quanto avviene con riferimento al collegio sindacale nel modello tradizionale, che il controllo contabile possa essere affidato al consiglio di sorveglianza, oppure a un revisore o a una società di revisione.


Il controllo della società (Modello monistico)

Per le S.p.a. che decidono di utilizzare il modello monistico, il controllo societario è affidato ad un comitato per il controllo sulla gestione. Salvo diversa disposizione dello statuto, la determinazione del numero dei componenti del comitato e la loro nomina spetta al consiglio di amministrazione e per le società quotate sul marcato dei capitali di rischio non possono essere meno di tre. In particolare, il legislatore stabilisce che almeno uno dei componenti del comitato deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, e tutti i componenti devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza sopra richiamati.

Nel caso di morte, rinunzia o decadenza di un componente del comitato, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo, scegliendolo tra gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza necessari, e se ciò non è possibile, si applicano le norme previste per la sostituzione degli amministratori nel modello tradizionale in materia di cooptazione.

Per quanto riguarda le funzioni attribuite al comitato per il controllo sulla gestione, è stabilito che esso deve:

- eleggere al suo inetrno il presidente a maggioranza assoluta;
- adempiere ai doveri previsti per il collegio sindacale nel modello tradizionale;
- svolgere gli ulteriori compiti che gli sono stati affidati dal consiglio di amministrazione con riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile.

Infine per quanto riguarda le norme applicabili al comitato per il controllo sulla gestione, la legge prevede che vengano applicate le norme previste per il collegio sindacale.


I libri sociali e il bilancio


Modificazioni dell'atto costitutivo in generale

Le modificazioni dell'atto costitutivo per le S.p.a. devono essere deliberate dall'assemblea straordinaria ed entro trenta giorni dalla delibera, il notaio ne deve chiedere l'iscrizione presso il registro delle imprese. Gli amministratori nei trenta giorni successivi possono fare ricorso al tribunale, il quale se verifica l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge ne ordina l'iscrizione nel registro delle imprese. Tale controllo è denominato omologazione, e come si nota è previsto solo in via eventuale. Inoltre, la legge prevede che in occasione di ogni modifica l'atto costitutivo deve essere depositato presso il registro dell imprese nella sua versione integrale e aggiornata.

Il legislatore, prevede che in occasione delle seguenti deliberazioni, i soci che non hanno concorso alla loro approvazione hanno diritto di recesso, per tutte o parte delle loro azioni:

- modificazione dell'oggetto sociale che comporti un cambiamento significativo dell'attività della società;
- trasformazione della società;
- trasferimento della sede sociale all'estero;
- revoca dello stato di liquidazione;
- altre cause previste dallo statuto.

Il socio che intende recedere deve comunicarlo alla società con lettera raccomandata che deve pervenire entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso. In tal caso il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni, il cui valore viene determinato dagli amministratori sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile. Tale valutazione deve essere fatta tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddittuali, nonchè dell'eventuale valore di mercato delle azioni. In relazione a ciò, è previsto che la documentazione utilizzata per la valutazione deve essere depositata presso la sede sociale e ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. Gli amministratori devono offrire le azioni del socio recedente in opzione agli altri soci, proporzionalmente al numero di azioni possedute. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione del valore di liquidazione, e deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni per l'esercizio del diritto di opzione. Nel caso in cui i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del socio recedente l'organo amministrativo può collocarle presso terzi, e se il tentativo di collocazione non ha esito positivo le azioni del socio recedente devono essere rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando le riserve disponibili. Infine, in assenza di utili e riserve disponibili, è necessario convocare l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale.


Modificazioni dell'atto costitutivo relative al capitale sociale

Aspetti molto importanti relativi alle modificazioni dell'atto costitutivo, sono relativi alle ipotesi di aumento (a pagamento o gratuito) e riduzione (volontaria o per perdite) del capitale sociale.

- per quanto riguarda l'aumento del capitale sociale a pagamento, il legislatore prevede innanzitutto che ciò non sia possibile fino a quando non siano state interamente liberate le azioni precedentemente emesse. In occasione dell'aumento i sottoscrittori devono versare alla società almeno il 25% del valore nominale dell'azione e se è previsto un sovrapprezzo, questo deve essere interamente versato all'atto della sottoscrizione. Le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione ai vecchi soci, in proporzione al numero di azioni già possedute, e tale offerta di opzione deve essere depositata presso il registro delle imprese e deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni per l'esercizio del diritto. Il diritto di opzione spetta anche ai possessori di obbligazioni convertibili, e per legge, è escluso o limitato nell'ipotesi dell'interesse sociale e nell'ipotesi di conferimento di beni in natura. La relazione riguardante l'operazione di aumento del capitale sociale a pagamento deve essere comunicata al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza o al soggetto preposto al controllo contabile, almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea chiamata ad approvare l'operazione, ed entro quindici giorni tali organi devono esprimere il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Tale parere deve rimanere depositato presso la sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'assemblea;

- il capitale sociale può essere aumentato anche imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. In tal caso si parla di aumento di capitale gratuito, e deve essere deliberato dall'assemblea. Il legislatore, in via generale, prevede che le azioni di nuova emissione devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle possedute. È inoltre previsto che tale tipologia di aumento di capitale possa essere attuata mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione, anzichè tramite l'emissione di nuove azioni;

- per quanto riguarda la riduzione del capitale sociale volontaria, la legge prevede che essa può avere luogo sia mediante liberazione dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale, in seguito a delibera dell'assemblea straordinaria. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione, e una volta deliberata, e depositata presso il registro delle imprese è necessario attendere tre mesi affinchè la deliberazione possa essere eseguita. In questo intervallo i creditori sociali possono fare opposizione alla riduzione del capitale sociale, poichè tale operazione potrebbe rivelarsi potenzialmente pericolosa per essi. Se interviene qualche opposizione il tribunale deve accertare le garanzie prestate della società e valutare il pericolo rilevato dai creditori sociali;

- in relazione alla riduzione del capitale sociale per perdite, è utile sottolineare che il legislatore prevede due casi in cui le perdite assumono rilevanza e sono tali da causare la riduzione del capitale. Il primo caso contemplato dal nostro legislatore, si ha quando, esaurite le riserve, le perdite sono superiori ad 1/3 del capitale sociale, ma non tali da incidere sul minimo legale. Quando ciò avviene gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare, senza indugio, l'assemblea per opportuni provvedimenti, la quale potrà ridurre il capitale sociale, oppure rinviare la propria decisione all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio successivo, con la speranza che la perdita venga riassorbita dagli utili dell'esercizio. Il secondo caso, invece, si ha quando la perdita è superiore ad 1/3 dl capitale sociale e va ad intaccare il minimo legale. In questa situazione gli amministratori o il consiglio di gestione, e in caso di loro inerzia il consiglio di sorveglianza, devono convocare l'assemblea, la quale deve deliberare la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento ad un valore superiore al minimo legale, o in alternativa la trasformazione della società. Se nulla viene deliberato si verifica una causa di scioglimento della società e la stessa entra automaticamente in stato di liquidazione.


Scioglimento, liquidazione e cancellazione della società

L'estinzione della società deve tenere conto dei suoi rapporti con i terzi. Per questo motivo, i beni che costituiscono il patrimonio sociale e i rapporti attivi vanno trasformati in denaro liquido per devolvere ai soci le loro quote e agevolare il pagamento di eventuali debiti, in modo da garantire il soddisfacimento dei creditori sociali. La disciplina dell'estinzione è comune a tutte le società di capitali ed è composta da 3 fasi: scioglimento, liquidazione e cancellazione. In generale, lo scioglimento si ha quando si verifica una delle cause previste dall'art. 2484; la liquidazione inizia con la nomina dei liquidatori e la relativa iscrizione nel registro delle imprese; la cancellazione viene richiesta dai liquidatori secondo le modalità descritte dall'art. 2495.

In base all'art. 2484 le cause che determinano lo scioglimento della società sono le seguenti:

- il decorso del termine (causa eliminabile con una proroga del termine);
- il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- l'impossibilità di funzionamento o la continua inattività dell'assemblea;
- la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
- l'incapacità patrimoniale della società di procedere alla liquidazione della quota del socio recedente;
la deliberazione dell'assemblea di scioglimento anticipato della società;
- altre cause previste dallo statuto.

Quando si verifica una di queste cause gli amministratori devono accertare l'esistenza di tale causa e, iscriverla nel registro delle imprese. Se gli amministratori non provvedono, risponderanno dei danni e altri soggetti sono legittimati a chiedere al tribunale di accertare la causa di scioglimento e darne la relativa pubblicità. Gli amministratori hanno inoltre l'obbligo di convocare l'assemblea al verificarsi della causa di scioglimento e infine hanno l'obbligo di gestire la società al fine di conservare l'integrità e il valore del patrimonio sociale. Se gli amministratori violano questo obbligo risponderanno per i danni arrecati ai soci, ai creditori sociali e ai terzi. È importante ricordare che, con lo scioglimento, non viene meno la società, ma avviene semplicemente un mutamento dello scopo. Si passa dalla divisione degli utili alla liquidazione.

L'art.2487 regola la procedura di liquidazione della S.p.a. e stabilisce che la convocazione dell'assemblea serve a nominare i liquidatori e prevedere le regole di funzionamento della liquidazione. Se l'assemblea non esercita la sua autonomia e non detta i criteri per la liquidazione, i liquidatori possono compiere gli atti che vogliono. Questi possono essere revocati dai soci o dal tribunale per giusta causa. Gli amministratori hanno il dovere di consegnare ai liquidatori i libri sociali e il bilancio relativo al periodo di inizio dell'attività liquidatoria. Gli amministratori devono predisporre poi un bilancio straordinario, relativo al periodo compreso tra l'ultimo bilancio di esercizio e la nomina dei liquidatori. I liquidatori, invece, hanno il dovere di gestire la società in modo adatto, di redigere il bilancio di liquidazione e di chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti. Inoltre non possono ripartire tra i soci il patrimonio sociale prima di aver soddisfatto i creditori sociali. Se i liquidatori vengono meno ai propri obblighi, sono responsabili verso la società, verso i creditori sociali e verso i singoli soci o terzi. Con l'apertura del procedimento di liquidazione, gli amministratori cessano la loro funzione e l'organo di controllo vede modificate le proprie competenze relativamente al bilancio. Cambiano anche le regole sullo svolgimento dell'assemblea dei soci, che non potrà più prendere decisioni incompatibili con lo stato di liquidazione. Pertanto, questa fase ha effetti su tutti gli organi della società. La liquidazione si conclude con il pagamento dei creditori sociali e con la redazione del bilancio finale di liquidazione, che va depositato presso il registro delle imprese, cui seguirà il piano di riparto delle quote e dell'eventuale attivo tra i soci. Se entro 3 mesi dal deposito del bilancio finale, esso non viene reclamato, si ritiene approvato e i liquidatori sono liberati.

Secondo l'art. 2489 l'unico potere che hanno i creditori sociali è di richiedere la revoca dei liquidatori. Se ai creditori sociali non viene corrisposto il denaro dovuto, essi dovranno agire contro i liquidatori se questi hanno colpa, e verso i soci nei limiti di quanto essi hanno percepito come quota di liquidazione. Lo stato di liquidazione può essere revocato con una deliberazione dell'assemblea straordinaria a maggioranza. La revoca ha effetti sia per i soci che per i creditori. La revoca ha effetto solo due mesi dopo l'iscrizione nel registro delle imprese. L'opposizione alla revoca dello stato di liquidazione può essere sollevata anche da un solo creditore, e se viene ritenuta giusta, si la procedura viene bloccata.

L'ultimo atto della procedura di estinzione della società è la cancellazione. Secondo l'art. 2495, dopo tre mesi dal deposito del bilancio finale di liquidazione presso il registro delle imprese, i liquidatori devono richiedere la cancellazione della società dal registro stesso, e la società si estingue definitivamente. Anche se la cancellazione estingue la società, entro 1 anno, i creditori possono chiedere il fallimento della società, sebbene essa non esista più.



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DIRITTO SOCIETARIO » La società per azioni
Ultima modifica: 12/03/2007
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