La società in accomandita semplice (S.a.s.), è una società di persone caratterizzata dal fatto che di essa fanno parte due categorie di soci. In particolare:
- la prima categoria di soci (accomandanti), conferendo soltanto dei beni e non partecipando
alla gestione sociale, non assume responsabilità verso i terzi-creditori sociali ed ha
solo l'obbligo di versare alla società il proprio apporto. I soci accomandanti sono quindi
caratterizzati da responsabilità limitata.
Da ciò deriva che questi sono
obbligati solo ai conferimenti, corrono soltanto il rischio di perdere il capitale conferito
e sono esclusi dai poteri amministrativi;
- la seconda categoria di soci (accomandatari), invece, partecipa alla gestione ed alla direzione
della società, e risponde anche con il proprio patrimonio personale, sia pure in via sussidiaria,
delle obbligazioni sociali. I soci accomandatari sono quindi caratterizzati da responsabilità
illimitata.
Da ciò deriva che questi sono obbligati verso la società
all'esecuzione dei conferimenti, sono personalmente e solidalmente responsabili verso i
terzi per le obbligazioni sociali, partecipano all'amministrazione della società e
devono sottostare al divieto di concorrenza stabilito per i soci della S.n.c.
In generale, come stabilito dall'art. 2315, alla S.a.s. si applicano, per quanto compatibili, le norme che regolano la società in nome collettivo S.n.c.
Per quanto riguarda le modalità di costituzione di una S.a.s., secondo il legislatore, l'atto costitutivo è soggetto alla normativa dettata in materia di S.n.c. (art. 2295 e 2296), tuttavia, nell'atto vanno altresì indicati e distinti i soci accomandatari e queli accomandanti. Anche per le S.a.s. il contratto sociale va depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese competente per l'iscrizione e per i connessi adempimenti pubblicitari. La mancata registrazione non impedisce la nascita della società, ma la pone in una situazione di irregolarità.
Per quanto riguarda, invece, la disciplina della ragione sociale, la legge attraverso
l'art. 2314, ne regola la formazione affermando che: la società agisce sotto una
ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di S.a.s.
Notiamo quindi, che per una S.a.s. è sancito il divieto di includere il nome degli
accomandanti nella ragione sociale. Nel caso in cui il socio accomandante acconsenta, invece, diventa
responsabile illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.
Nella società in accomandita semplice, vice la regola che soltanto i soci accomandatari
possono essere nominati amministratori (art. 2318).
Tale nomina, in particolare, può:
- essere inserita direttamente nel contratto sociale;
- essere deliberata dai soci con atto separato, e in tal caso, è però necessario il consenso di tutti gli accomandatari e l'approvazione di tanti accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto (art. 2319).
Inoltre, la legge dispone che, se non provvisoriamente, il potere di amministrazione di una S.a.s. non può essere conferito ad un estraneo, e rifacendosi alla disciplina dettata per le S.n.c., si deduce che se nulla è previsto nell'atto costitutivo, l'amministrazione spetta disgiuntamente ad ogni singolo socio accomandatario.
Per quanto riguarda la revoca della qualità di amministratore:
- per gli amministratori nominati nell'atto costitutivo, è possibile solo per giusta causa ed in mancanza di questa non ha effetto;
- per gli amministratori nominati con atto separato, deve essere decisa con il concorso degli accomandatari e con l'approvazione dei soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto (ar. 2319).
Questa categoria speciale di soci, è dettagliatamente regolata dal legislatore. In generale secondo l'art. 2313, la legge dispone che i soci accomandanti rispondono delle obbligazioni sociali nei soli limiti della quota conferita. Essi, inoltre, secondo l'art. 2320:
- possono prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori. La qualità di accomandante, è infatti compatibile con quella di lavoratore subordinato della società, anche se, tuttavia, è possibile lo svolgimento di mansioni impiegatizie direttive, purchè non implichino ingerenza nella direzione dell'impresa sociale;
- possono agire per singoli affari, in forza di procura speciale, ma mai in qualità di procuratore generale o di institore della società;
- possono, se previsto dall'atto costitutivo o con patto espresso, dare autorizzazione e pareri per determinate operazioni e compiere atti d'ispezione e di sorveglianza, purchè tali attività, non abbiano a trasformarsi sostanzialmente in una ingerenza nell'amministrazione;
- pur non partecipando all'approvazione del bilancio hanno diritto, di avere comunicazione di esso, e di esercitare un controllo di legittimità sullo stesso e sul conto dei profitti e delle perdite, consultando i libri e gli altri documenti della società.
In particolare, per quanto concerne il divieto di ingerenza degli accomandanti, il legislatore ha posto due divieti principali:
- il divieto di includere il nome nella ragione sociale;
- il cosiddetto divieto di immistione nell'amministrazione della società, salvo il conferimento di una procura speciale per singoli affari.
Le sanzioni previste per l'inosservanza dei suddetti divieti stabiliscono che:
- l'accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali (art. 2324). Egli, perde quindi il beneficio della limitazione di responsabilità, indipendentemente dalla circostanza che i terzi sapessero o ignorassero che si trattava di socio accomandante. Tale responsabilità è estesa a tutte le obbligazioni sociali, comprese quelle derivanti da fatto illecito imputabile alla società;
- l'accomandante, che compie atti di amministrazione o conclude affari in nome della società, risponde illimitatamente e solidalmente verso i terzi (art. 2320). In tal caso, può anche essere escluso dalla società (art. 2286). La decadenza dal beneficio della responsabilità limitata è correlata alla trattazione o al compimento anche di un solo atto di amministrazione, indipendentemente dalla sua importanza.
Infine, è utile ricordare, che a norma dell'art. 2321, i soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato. Essi, infatti, essendo esclusi dall'amministrazione della società, non sono in grado di accertare se gli utili esposti in bilancio siano effettivamente eseguiti.
In relazione a ciò, il legislatore distingue:
- il trasferimento della quota di accomandante, la quale, posta la sua scarsa influenza nella vita della società (art. 2322), è trasmissibile mortis causa, e inter vivos, salvo patto contrario, purchè vi sia l'approvazione di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale;
- il trasferimento della quota di accomandatario, per la quale, in caso di morte si applicano i principi dell'art. 2284, mentre per quanto riguarda il subingresso, per atto fra vivi, è richiesta la modificazione del contratto sociale, e quindi l'applicazione dell'art. 2252.
Ai sensi dell'art. 2323, una S.a.s. si scioglie oltre che per le cause previste dall'art. 2308 , anche nel caso in cui rimangano soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, semprechè nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno.
Per quanto riguarda, invece, il procedimento liquidativo e la stessa estinzione della società, trovano applicazione le medesime disposizioni esaminate in tema di S.n.c. ma, a completamento di tale regime, gli art. 2312 e 2324 precisano che i creditori sociali che non siano stati soddisfatti potranno fare valere i loro crediti nei confronti:
- dei soci accomandatari;
- dei liquidatori;
- dei soci accomandanti,
unicamente nei limiti della quota da essi eventualmente percepita nella liquidazione.
Nel caso delle società in accomandita semplice, la mancanza di registrazione si limita a determinare una disciplina parzialmente diversa del rapporto sociale. La società conserva, pur nella sua irregolarità, le caratteristiche proprie della accomandita, ossia la presenza di soci che godono del beneficio della responsabilità limitata.
I rapporti fra società e terzi sono regolati dall'art. 2297, pertanto:
- i creditori particolari del socio hanno il diritto di chiedere la liquidazione della sua quota;
- i creditori sociali possono agire contro i soci senza la necessità della preventiva escussione del patrimonio sociale.
In ogni caso, resta ferma, la limitazione di responsabilità degli accomandanti, obbligati solo in ragione del loro conferimento, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali (art. 2317).
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Ultima modifica: 12/03/2007
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