La disciplina della società in nome collettivo (S.n.c.) è specificatamente compresa negli art. 2291-2312, ma è previsto anche il rinvio alle norme dettate per la società semplice in mancanza di disposizioni specifiche (art. 2293), poichè la struttura della S.n.c. non è dissimile a quella della società semplice.
Una S.n.c. è soggetta a registrazione, e il legislatore dispone che si ha società in nome collettivo ogni volta che una società si attiene a quel tipo regolato dalla legge o svolge un'attività commerciale senza che risulti la volontà di limitare la responsabilità di tutti o alcuni soci per le obbligazioni sociali.
Carattere fondamentale di tale società è, dunque, la responsabilità solidale e illimitata dei patrimoni personali, oltre il patrimonio sociale, che vincola inderogabilmente tutti i soci verso i terzi, per le obbligazioni sociali.
La stipulazione del contratto di società in nome collettivo deve essere fatta per iscritto,
cioè, o mediante scrittura privata autenticata del notaio oppure con atto pubblico.
Secondo l'art. 2295nell'atto costitutivo debbono essere indicati:
- le generalità dei soci;
- la ragione sociale;
- i nomi dei soci
amministratori e di coloro che hanno la rappresentanza della società;
- la sede
principale e le eventuali sedi secondarie;
- l'oggetto sociale;
- i conferimenti
dei soci;
- le prestazioni degli eventuali soci d'opera;
- le singole norme sulla
ripartizione degli utili e delle perdite;
- la durata della società.
L'osservanza delle norme che attengono alla forma ed al contenuto del contratto sociale non è condizione per la validità del contratto e neppure è richiesta ai fini della prova. All'eventuale inosservanza consegue solamente il divieto di iscrizione al registro delle imprese, ma la società esiste ugualmente, anche se in situazione di irregolarità.
Per le S.n.c. esiste quindi l'obbligo della registrazione, e secondo quanto disposto dall'art. 2296 gli amministratori ed il notaio (nell'ipotesi di stipulazione attraverso atto pubblico) sono obbligati a depositare l'originale del contratto (se scrittura privata) o una copia (se atto pubblico), per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione si trova la sede sociale. Se non vi provvedono entro 30 giorni dalla stipulazione, ogni socio può provvedervi a spese della società o far condannare gli amministratori a provvedervi.
Eventuali modificazioni dell'atto costitutivo vanno adottate dall'assemblea sociale all'unanimità, se non è convenuto diversamente. Anche le modificazioni devono iscriversi nel registro delle imprese e, solo a registrazione avvenuta, sono opponibili ai terzi, a meno che non si possa provare che i terzi comunque ne erano a conoscenza (art. 2300).
Utile ricordare che per capitale sociale si intende il complesso dei conferimenti dei soci, o il valore in denaro dei conferimenti stessi risultante dalle valutazioni compiute nel contratto. Premesso ciò occorre rilevare che, nelle S.n.c., la tutela dell'integrità del capitale sociale, seppure limitata rispetto a quella prevista per le società di capitali, è attuata attraverso:
- il divieto di distribuzioni di utili fittizi (art. 2303), non corrispondenti cioè ad una plusvalenza attiva del patrimonio rispetto al capitale sociale. Possone essere ripartiti, pertanto, solo gli utili realmente conseguiti;
- la riduzione facoltativa del capitale sociale per perdite (art. 2303), per la quale se si verifica una perdita non si distribuiscono gli utili finchè il capitale non è corrispondentemente reintegrato o ridotto;
- l'obbligo di redigere annualmente l'inventario (art. 2302);
- il divieto, a carico degli amministratori, di restituire i conferimenti ai soci o di liberarli dall'obbligo di esecuzione, se non dopo la riduzione del capitale sociale (art. 2306).
L'art. 2306 sottopone ad un peculiare regime qualsiasi riduzione del capitale sociale, che si effettui mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo di ulteriori versamenti. In particolare:
- la relativa deliberazione deve essere iscritta nel registro delle imprese;
- essa può
essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione;
- nel termine anzidetto,
ciascun creditore sociale anteriore all'iscrizione può fare opposizione.
Secondo l'art. 2623, è prevista la responsabilità penale degli amministratori che agiscono in violazione della normativa anzidetta. Il legislatore, infatti, vuole garantire un'adeguata tutela agli interessi dei creditori, in quanto attraverso una riduzione del capitale sociale, diminuisce il complesso dei beni su cui essi hanno fatto affidamento per soddisfarsi.
Per quanto cencerne tale aspetto, la legge dispone che, in mancanza del consenso, anche presunto, degli altri, il socio non può esercitare, per conto proprio o altrui, un'attività concorrente con quella della società, nè partecipare con reponsabilità illimitata ad altra società concorrente. In caso di inosservanza, la società:
- può escludere il socio (art. 2287);
- ha diritto a chiedere il risarcimento del
danno al socio messosi in concorrenza (art. 2301).
Utile ricordare che il divieto di concorrenza cessa con la chiusura della liquidazione della società.
L'autonomia patrimoniale della S.n.c. è più rigida di quella della società
semplice.
Per quanto riguarda la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali,
in base a norma inderogabile, con l'art. 2291, è stabilito che questa ha il carattere di:
- responsabilità solidale ed illimitata, da cui si deriva che il fallimento della società
produce anche il fallimento del socio;
- responsabilità sussidiaria, per la quale
il creditore del socio deve preventivamente escutere il patrimonio sociale e, solo in caso di
insuffufficienza, può agire sui beni personali del socio.
Per quanto riguarda invece, il creditore particolare del socio, la legge stabilisce che:
- non può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore in base all'art. 2305;
- può compiere atti conservativi sulla quota del debitore;
- può far
valere i suoi diritti agli utili;
- può provocare la dichiarazione di fallimento del
debitore e, quindi, la sua esclusione di diritto dalla società.
Per quanto riguarda, infine, i nuovi soci entranti, è stabilito che debbano rispondere anche per le obbligazioni contratte prima della sua ammissione; i soci uscenti, invece, rispondono per le obbligazioni sociali, persino fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento della società (art. 2290).
Nella società in nome collettivo tutti i soci hanno diritto, in mancanza di speciali accordi, di amministrare personalmente i beni sociali. Se alcuni soci vengono nominati amministratori, essi non hanno diritto a compenso, salvo che le parti concludano particolari patti in tal senso.
Per l'amministrazione valgono le stesse regole della società semplice. Gli amministratori, in particolare, hanno l'obbligo di:
- effettuare le pubblicazioni previste dalla legge, come disposto dall'art. 2300;
- tenere i libri e le altre scritture contabili previsti dall'art. 2214. In particolare, le s.n.c. sono tenute a redigere annualmente, alla chiusura dell'esercizio sociale, l'inventario che è costituito dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite come disposto all'art. 2302;
- indicare negli atti e nella corrispondenza sociale la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta (art. 2250 e 2627).
Quanto alla rappresentanza, si ricordi che:
- le persone autorizzate a rappresentare la società sono tutte quelle indicate nominativamente
nell'atto costitutivo;
- l'amministratore-rappresentante può compiere tutti gli atti che
rientrano nell'oggetto sociale, salvo restrizioni risultanti dall'atto costitutivo o dalla procura (art. 2298).
Secondo gli art. 2308 e 2272, la società in nome collettivo, può sciogliersi:
- per il decorso del termine;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- per deliberazione unanime dei soci;
- per cessazione della pluralità dei soci;
- per le altre cause previste dal contratto sociale;
- per la dichiarazione di fallimento o per provvedimento dell'autorità governativa nei casi previsti dalla legge.
Per quanto riguarda invece, la fase successiva allo scioglimento, ossia, la liquidazione, l'art. 2309 stabilisce che per la società in nome collettivo valgono le stesse regole stabilite per la società semplice, salvo per le formalità e la pubblicità.
Una volta compiuta la liquidazione va redatto il bilancio finale e viene proposto ai soci il piano di riparto. Bilancio e piano di riparto devono devono essere comunicati ai soci con lettera raccomandata e gli stessi si intendono approvati se non sono impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione (art. 2311).
Secondo il legislatore, i liquidatori non possono procedere a riparti tra i soci se prima non siano stati pagati i creditori sociali o accantonate le somme per pagarli, e tale obbligo è sanzionato penalmente (art. 2625). Con l'approvazione del bilancio, i liquidatori sono liberati di fronte ai soci, e devono richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, nonchè depositare le scritture contabili e i documenti che non spettano ai singoli soci presso la persona designata dalla maggioranza, che li conserverà per dieci anni. Infine, avvenuta la cancellazione, i creditori sociali che non siano stati soddisfatti potranno far valere i loro crediti nei confronti dei soci ed anche nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa (art. 2312).
Per la legge, la società in nome collettivo non registrata è irregolare per tutto il tempo in cui non è iscritta nel registro delle imprese. Le principali conseguenze della mancata registrazione del contratto costitutivo sono le seguenti:
- i rapporti fra la società ed i terzi sono regolati dalle norme relative alla società semplice (art. 2297);
- la società irregolare non può ottenere il concordato preventivo, nè l'amministrazione controllata;
- il termine di prescrizione dei diritti sociali è di dieci anni;
- ciascun socio può provvedere alla regolarizzazione o far condannare gli amministratori a provvedervi.
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DIRITTO SOCIETARIO » La società in nome collettivo
Ultima modifica: 12/03/2007
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