La società semplice costituisce la forma più elementare di società. Più semplicemente, possiamo affermare che essa può definirsi come la tipologia di società che non è e non deve essere costituita secondo uno degli altri tipi previsti dalla legge.
Caratteristica fondamentale della società semplice è data dal fatto che essa può avere per oggetto esclusivamente l'esercizio di attività economiche lucrative non commerciali. Come conseguenza di ciò, la sfera di applicazione delle società semplici può estendersi all''esercizio di:
- attività agricole con alcune limitazioni riguardanti: il mero godimento di beni essendo disposto dalla legge che l'oggetto di tale tipologia societaria debba essere l'esercizio in comune di attività economica; le comunioni tacite familiari regolate dagli usi e non dal contratto di società; i contratti a struttura associativa regolati da norme particolari;
- attività di gestione di immobili che non sia esplicata a mero scopo di godimento.
Dottrina e giurisprudenza, concordano sul fatto che la società semplice non ha personalità giuridica essendo parte della categoria delle società di persone. Nonostante ciò, il sistema giuridico finisce per riconoscere, se non proprio la personalità giuridica, un qualcosa di analogo, consistente nella possibilità di sostituire un centro di imputazione di interessi, autonomo rispetto alle sfere soggettive dei singoli soci. Tuttavia, tale particolare posizione giuridica, correttamente definibile come autonomia patrimoniale, non è sufficiente a consentire la configurazione, della personalità giuridica in senso tecnico-giuridico. Ciò è comprovato dalla previsione della responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali, che comporta un rischio non solo dei beni conferiti, ma dell'intero patrimonio personale.
Autonomia patrimoniale e personalità giuridica non sono due concetti contrapposti, ma devono considerarsi come gradazioni di uno stesso fenomeno, per cui è consentito alle società dotate di semplice autonomia patrimoniale di trasformarsi in società aventi personalità giuridica e viceversa (art. 2498).
L'autonomia patrimoniale nelle società semplici si realizza attraverso i seguenti effetti:
- divieto ai creditori particolari del socio di agire sui beni della società (art. 2270);
- divieto al socio di distrarre le cose costituenti il potrimonio sociale dalla destinazione
stabilita (art. 2256);
- divieto di procedere a ripartizioni tra i soci dei beni sociali (art. 2280);
- divieto ai creditori di agire sui beni dei soci prima di aver escusso il patrimonio sociale (art. 2268).
La costituzione della società semplice è improntata a regole e criteri di massima semplicità. In particolare:
- il contratto non è soggetto a formalità particolari (art. 2251);
- per aversi una società semplice è sufficiente l'impegno reciproco dei soci a svolgere insieme un'attività economica lucrativa non commerciale. La costituzione può avvenire dunque anche verbalmente;
- la società semplice è comunque soggetta all'iscrizione nel registro delle imprese. In mancanza di questa iscrizione si ha la cd. società di fatto se l'attività esercitata in comune non è commerciale. La forma scritta per la costituzione della società semplice, è invece obbligatoria nel caso in cui si conferiscano beni immobili o altri diritti reali immobiliari, oppure nel caso in cui si conferisca il godimento degli stessi a tempo determinato o comunque eccedente i nove anni.
In base all'art. 2247, con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica. L'obbligazione del conferimento, è quindi coessenziale al contratto di società.
In particolare, secondo l'art. 2253, la legge stabilisce che il socio è obbligato ad eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale. Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.
La legge contempla diverse categorie di conferimenti. In particolare:
- conferimenti in denaro, l'ipotesi normale, dato che il denaro è il bene generico e fungibile per eccellenza e quindi il più adatto a sopperire alle necessità finanziarie della società;
- conferimenti in natura come ad esempio immobili, macchinari, materie prime ecc... Per questa categoria di conferimenti, la legge stabilisce alcune differenziazioni in relazione alla tipologia del conferimento. Per le cose conferite in proprietà, è stabilito che la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita, mentre per le cose conferite in godimento il rischio del perimento resta a carico del socio che le ha conferite, e la garanzia è regolata dalle norme sulla locazione;
- conferimenti di crediti per i quali, secondo l'art. 2255, il socio garantisce alla società sia l'esistenza del credito che la solvenza del debitore. Tale garanzia viene meno se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso. In ogni caso, il conferente risponde del valore attribuito nel contratto sociale al credito conferito;
- conferimenti di servizi, la cosiddetta società capitale-lavoro. In questo caso il conferente è denominato socio d'opera, ossia, colui che si impegna col contratto di società ad eseguire una prestazione di lavoro, cioè conferisce servizi. Nel caso in cui alcuni soci conferiscano servizi, mentre gli altri effettuino un diverso tipo di conferimento, si viene a formare la cosiddetta società capitale-lavoro. In tale tipologia societaria, sorge come naturale conseguenza il problema della posizione del socio o dei soci lavoratori rispetto al patrimonio sociale. L'art. 2263, stabilisce che la parte degli utili spettante al socio d'opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità. In caso di scioglimento della società, gli art. 2282 e 2283, stabiliscono che a coloro i quali avevano conferito beni in capitale, vengono resi, con diritto di prelazione, i beni in natura o l'equivalante in denaro e soltanto l'eventuale eccedenza viene ripartita tra tutti i soci, compresi i soci d'opera, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili.
Un'aspetto importante relativo ai conferimenti, che viene regolato dal codice civile, riguarda l'inadempienza nei conferimenti promessi, che determina:
- la facoltà degli altri soci di escludere dalla società gli inadempienti (art. 2286),
sempre che l'inadempimento sia grave;
- la facoltà di far dichiarare lo scioglimento della
società (art. 2272), se il conferimento non eseguito debba ritenersi essenziale, per il
raggiungimento dell'oggetto sociale;
- la responsabilità del socio inadempiente per il
danno arrecato all'impresa. Il risarcimento del danno spetta alla società e non può
essere attribuito direttamente agli altri soci.
La funzione della ragione sociale per la società semplice è duplice, in quanto essa svolge:
- funzione di ditta della società di persone, rappresenta cioè, il nome con
il quale la società svolge l'attività economica;
- funzione identificatrice
della società come tale, allo stesso modo in cui il nome identifica la persona fisica.
Quanto alla formazione della ragione sociale si applicano analogicamente gli art. 2292 e 2314, secondo i quali essa deve contenere il nome di uno o più soci, esclusi quelli che per patto sociale non rispondono delle obbligazioni sociali.
Il capitale sociale è costituito dalla somma dei conferimenti, e va distinto concettualmente dal patrimonio sociale il quale si distingue a sua volta in:
- patrimonio lordo, costituito dalla somma delle attività della società a un
momento dato;
- patrimonio netto, risultante dalla differenza tra le attività e le
passività della società.
Capitale e patimonio possono coincidere solo nella fase iniziale dell'attività, allorchè unici mezzi a disposizione della società sono i conferimenti effettuati dai soci e non esistono ancora passività.
Il capitale sociale assolve ad una duplice funzione:
- quella di strumento dell'esercizio dell'attività;
- quella di garanzia per i creditori sociali.
La legge tuttavia non disciplina il capitale sociale nelle società semplici. In particolare non è previsto che la differenza tra attivo e passivo sociali presenti un'eccedenza di attivo pari almeno al valore del capitale e neppure è richiesta la valutazione iniziale dei conferimenti. Evidentemente, ciò deriva dal fatto che la società semplice non è obbligata alla tenuta delle scritture contabili ed alla redazione annuale del bilancio.
Lo status di socio di una società semplice si acquista per il solo fatto di aver concorso, con la propria volontà, alla costituzione della società. Per effetto di tale status al socio derivano diritti e obblighi previsti dalla legge.
Diritti dei soci sono:
- diritto di concorrere alla formazione della volontà sociale;
- diritto di
partecipare alla gestione sociale;
- diritto di controllare l'operato degli
amministratori, se il socio non è amministratore (art. 2261);
- diritto agli
utili (art. 2262), che si perfeziona dopo l'approvazione del rendiconto;
- diritto di
chiedere giudizialmente la revoca dei soci amministratori (art. 2259);
- diritto
alla quota di liquidazione all'atto dello scioglimento della società o del rapporto
sociale (art. 2282 e 2289).
Obblighi dei soci sono:
- obbligo di perseguire i conferimenti nei modi determinati dal contratto sociale (art. 2253);
- obbligo di non servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a
quelli della società, salvo il consenso degli altri soci (art. 2256).
Per amministrazione della società si intende l'attività di esecuzione del contratto sociale diretta a realizzare l'interesse per il quale il contratto sociale è stato concluso. Si intende, cioè, l'attività di gestione dell'impresa sociale.
L'amministrazione può assumere varie forme:
- amministrazione disgiuntiva affidata a tutti i soci in linea con l'art. 2257, il quale stabilisce che il potere di amministrazione della società semplice spetta a ciascun socio con responsabilità illimitata, disgiuntamente dagli altri soci. In tal caso, il potere di amministrazione, è quindi attributo essenziale della qualità di socio;
- amministrazione congiuntiva affidata a tutti i soci che si verifica nel caso in cui le parti abbiano pattuito nel contratto sociale e nell'atto costitutivo una forma di amministrazione congiuntiva. Essendo quindi solo un effetto naturale del contratto di società, come tale, può essere escluso dalla volontà delle parti. Quando venga stabilito questo diverso sistema di amministrazione, per il compimento delle operazioni sociali è necessario il consenso di tutti i soci (art. 2258), e i singoli amministratori non possono compiere da soli nessun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società (art. 2258);
- amministrazione, disgiuntiva e congiuntiva, affidata ad alcuni soci soltanto che si verifica nel caso in cui le parti abbiano pattuito nel contratto sociale e nell'atto costitutivo, di affidare l'amministrazione ad uno o più soci o alla maggioranza dei soci;
- amministrazione affidata ad uno soltanto dei soci, situazione per la quale tutti gli altri soci non possono interferire, nè opporsi all'operato del socio amministratore. In questo caso è utile distinguere fra l'amministratore nominato con il contratto sociale, il quale può essere revocato per giusta causa (art. 2259), e l'amministratore nominato con atto separato, il quale può essere revocato negli stessi casi in cui può essere revocato il mandato.
Detto questo, è utile fare una distinzione tra amministrazione e rappresentanza della società. In particolare:
- amministratore è colui che ha la gestione dell'impresa collettiva ed ha quindi il
potere di agire per conto della società senza spenderne il nome;
- rappresentante
è colui che ha il potere di esprimere all'esterno la volontà sociale, e quindi di
agire in nome della società.
Da ciò si può dedurre che il potere di amministrare è normalmente, ma non necessariamente, connesso e coincidente con il potere rappresentativo. Secondo la legge, nel caso in cui il contratto sociale nulla disponga a riguardo, la rappresentanza è attribuita, in relazione ai soggetti, a ciascun socio amministratore, e si estende, in relazione agli oggetti, a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale (art. 2266).
Agli amministratori di società semplice spettano principalmente i poteri di:
- deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla gestione della società non riservati
all'assemblea;
- eseguire le deliberazioni assembleari;
- presentare il rendiconto;
- rappresentare la società.
Sempre in relazione alle funzioni degli amministratori, l'art. 2260 dispone inoltre che i diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato.
Per quanto riguarda invece, la responsabilità degli amministratori il secondo comma dell'art. 2260 stabilisce che gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Presupposti dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori sono:
- l'inadempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge o dal contratto sociale;
- il danno subito dalla società come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.
Legittimati a proporre l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori sono:
- i nuovi amministratori, se quelli contro i quali si agisce siano già stati revocati;
- gli amministratori che non siano inadempienti;
- i soci che abbiano la rappresentanza
della società.
Tale azione di responsabilità, tende ad ottenere la condanna al risarcimento del danno subito dalla società. Secondo la legge, gli amministratori sono solidalmente responsabili, tuttavia ogni amministratore può liberarsi della responsabilità, fornendo la prova di avere diligentemente amministrato e vigilato.
Attraverso diversi articoli, il nostro legislatore, regola i rapporti interni tra i soci, in particolare:
- l'art. 2262 stabilisce il diritto del socio alla percezione degli utili disponendo che salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utile dopo l'approvazione del rendiconto;
- l'art. 2263 stabilisce i criteri per la ripartizione degli utili e delle perdite, disponendo che le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Inoltre se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono uguali; e se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite; infine nel caso del socio d'opera, se la parte spettante non è fissata nel contratto, è determinata dal giudice secondo equità;
In generale i soci sono liberi di derogare alle precedenti disposizioni, con l'unico limite del cosiddetto patto leonino, ossia quel patto con il quale si escludono uno o più soci dalla partecipazione agli utili e alle perdite. Esso è vietato in quanto verrebbe a snaturare lo scopo essenziale della società, che è lo scopo di lucro inteso in senso soggettivo, collegato cioè con il rischio.
Come è stato precedentemente anticipato, secondo l'art. 2266, la società acquista diritti ed assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza. Quindi, delle obbligazioni assunte in nome della società dai soci amministratori forniti di rappresentanza rispondono:
- il patrimonio sociale;
- i soci che hanno agito in nome e per conto della società;
- gli altri soci, salvo patto contrario.
Esaminiamo separatamente le varie ipotesi contemplate dalla legge:
- responsabilità del patrimonio sociale, per la quale, il legislatore attraverso l'art. 2267 stabilisce che i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Essi, inoltre, possono esercitare l'azione surrogatoria nei confronti di quei soci che non abbiano effettuato o completato i conferimenti;
- responsabilità inderogabile dei soci che hanno agito in nome e per conto della societè. Tale responsbilità, in linea con le caratteristiche delle società di persone è diretta, personale, illimitata e solidale. Da ciò si nota che il socio gode di un limitato beneficio di escussione preventiva del patrimonio sociale, per via della quale, il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi. Utile precisare che tale responsabilità incombe su coloro che sono soci al momento della richiesta del pagamento, anche se ancora non erano soci quando sorse l'obbligazione (caso del nuovo socio art. 2269), e su coloro che erano soci al momento del sorgere dell'obbligazione, anche se non sono più soci al momento della richiesta del pagamento;
- responsabilità degli altri soci. Tale responsabilità, personale e solidale è statuita con norma dispositiva e si presume salvo patto contrario.
Il patrimonio delle società di persone in generale, deve considerarsi un
patrimonio autonomo, in quanto sensibile alle pretese dei creditori sociali, ma insensibile
alle pretese personali dei creditori particolari dei soci.
Dagli art. 2270 e 2271 si ricava
che il creditore particolare del socio non può mai soddisfarsi sul patrimonio sociale,
egli può soltanto:
- far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio;
- compiere atti conservativi
sulla quota spettante al socio in fase di liquidazione;
- chiedere, se gli altri beni
del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, la liquidazione della quota,
che la società deve attuare entro tre mesi dalla domanda;
- in nessun caso tuttavia
è ammessa compensazione fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito
che egli ha verso un socio.
La legge stabilisce che il rapporto sociale può sciogliersi con riferimento ad un solo socio o erga omnes. Nella prima ipotesi, per il principio generale valido in materia di contratti pluriennali, l'uscita di una sola parte del contratto stesso non determina di regola lo scioglimento della società. L'uscita del socio dalla società può avvenire per morte, recesso volontario ed esclusione. Esaminiamo separatamente ognuna delle tre ipotesi:
- morte del socio, in seguito alla quale, si dispone che il rapporto non si trasmette agli eredi e costoro non possono pretendere di subentrare nella società al posto del defunto. In particolare, secondo l'art. 2284 gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi in base alle modalità stabilite all'art. 2289, anche quando la società sia composta da due soli soci. È previsto comunque, che i soci superstiti, possano sciogliere la società e continuarla con gli eredi del defunto, qualora questi vi acconsentano;
- recesso volontario del socio, che si determina per libera scelta del socio, per giusta causa e quando ricorrono altri casi di recesso eventualmente previsti dal contratto. In generale il recesso si esercita mediante dichiarazione comunicata, anche verbalmente, agli altri soci e la legge non richiede forme particolari. A seguito del recesso il socio ha diritto alla liquidazione della sua quota;
- esclusione del socio che si determina per volontà degli altri soci o di diritto. Nel primo caso, può essere attuata quando ricoronno determinate cause di esclusione previste dalla legge, come ad esempio l'inadempienza agli obblighi di legge o contrattuali, l'interdizione dai pubblici uffici e la sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento se il rischio grava su di lui. In tali casi l'esclusione del socio deve essere deliberata dalla maggioranza ed ha effetto trenta giorni dopo la comunicazione al socio. L'esclusione di diritto, si applica invece, quando si verifica una causa che impedisce la continuazione del rapporto sociale con riferimento ad un socio, come ad esempio la liquidazione della sua quota ad istanza di un suo creditore particolare, o la dichiarazione di fallimento del socio stesso (art. 2288).
Secondo l'art. 2272 la società semplice può sciogliersi:
- per il decorso del termine se la società è a tempo determinato e, scaduto lo stesso, i soci non abbiano deliberato la proroga;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di perseguirlo;
- per volontà di tutti i soci;
- se viene a mancare la pluralità dei soci (resta, cioè, un solo socio) e tale pluralità non è ricostituita nel termine di sei mesi dal giorno dell'avvenuta mancanza;
- per le altre cause previste dal contratto sociale.
Tali cause di scioglimento della società semplice operano di diritto. Qualora, però, sorgano controversie tra i soci in ordine alla effettiva sussistenza di una causa di scioglimento, dovrà farsi ricorso all'autorità giudiziaria, al fine di ottenere una sentenza di accertamento.
Una volta verificatasi una causa di scioglimento, la società non cessa di esistere, ma si apre una fase particolare, la liquidazione, che ha lo scopo di convertire in denaro il patrimonio sociale, di procedere, quindi, al pagamento dei debiti sociali ed infine di ripartire tra i soci l'eventuale residuo attivo. Durante questa fase la società continua ad esistere, ma ha per fine solo il compimento delle operazioni di liquidazione. Come conseguenza di ciò, non possono essere assunte nuove obbligazioni, ma devono essere compiuti solo gli atti necessari alla liquidazione stessa.
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DIRITTO SOCIETARIO » La società semplice
Ultima modifica: 12/03/2007
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