Essendo un'organizzazione di persone e di beni preordinata e coordinata al raggiungimento di uno scopo produttivo, mediante l'esercizio in comune di un'attività economica, attuata attraverso determinati conferimenti che i soci si impegnano a prestare, la società rappresenta la forma più diffusa di esercizio collettivo dell'impresa. Tale forma di collaborazione è caratterizzata dal fatto che tutti gli associati partecipano al rischio di gestione dell'impresa.
Secondo l'art. 2247 del c.c. con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica.
L'attività economica in questione può essere finalizzata:
- a scopo lucrativo (art. 2247), ossia allo scopo di dividerne gli utili;
- a scopo mutualistico (art. 2511), cioè allo scopo di fornire beni o servizi od
occasioni di lavoro ai contraenti a condizioni vantaggiose;
- a scopo consortile (art. 2602), ossia allo scopo di coordinare le medesime o affini
attività economiche di più imprenditori.
Il contratto di società viene quindi definito, dalla dottrina, come un contratto a carattere associativo, a struttura pluriennale, qualificato da uno scopo comune. Si tratta dunque di un contratto di natura consensuale.
Gli elementi caratteristici del contratto di società sono sostanzialmente tre: i conferimenti, l'esercizio in comune di un'attività economica e lo scopo di procurare ai soci un vantaggio patrimoniale (partecipazione agli utili).
Prima di parlare dei conferimenti in maniera specifica, è utile ricordare che la società, come organizzazione di persone e di beni per uno scopo produttivo, non può esistere senza la costituzione di un fondo sociale (capitale sociale). Pertanto, con la stipulazione del contratto di società, ogni contraente si obbliga a contribuire alla formazione di esso mediante prestazione di beni o servizi.
Detto ciò, possiamo definire i conferimenti come l'atto traslativo a titolo onoreso
con cui il socio adempie alla promessa di apporto fatta in sede di stipulazione della società.
Oggetto di conferimento, possono essere beni o servizi.
La definizione appena riportata,
evidenzia un fattore importante, ossia che non è necessario che il conferimento sia eseguito
contestualmente alla stipulazione della società. E' invece sufficente che i soci assumano
l'obbligo di eseguire un determinato apporto, con il contestuale sorgere di un diritto di credito a
favore della società.
La disciplina dei conferimenti, secondo il legislatore, varia in relazione alla natura e al tipo di conferimento. In particolare:
- nel caso di conferimento di beni in proprietà, la forma del conferimento si determina secondo la natura dei beni conferiti, mentre la garanzia dovuta al socio è regolata dalle norme sulla vendita (art. 2254 e 1476); per quanto riguarda invece il passaggio dei rischi può essere stabilita dalla società l'esclusione del socio che si obbliga a trasferire la proprietà, se il perimento per caso fortuito della cosa grava sul conferente. Al contrario, non si ha esclusione del socio, se il rischio grava sull'acquirente;
- nel caso di conferimento di beni in godimento la garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione (art. 1585); per quanto riguarda invece il rischio della cosa conferita è stabilito che questo sia a carico del socio conferente in un duplice senso. Innanzitutto, la società non risarcisce il socio del bene conferito in godimento se la perdita di questo è avvenuta per causa non imputabile alla stessa; secondariamente, è stabilito che la società può escludere il socio conferente se il godimento diventa impossibile per cause ad essa non imputabili;
- nel caso di conferimento di crediti (art. 2255 e 1267) il socio è tenuto a rispondere, in caso di insolvenza del debitore ceduto, versando alla società una somma pari alla valutazione che del credito era stata fatta nel contratto costitutivo. Oltre a ciò, il socio dovrà versare alla società, il rimborso delle spese, il pagamento degli interessi e l'eventuale risarcimento del danno;
- nel caso di conferimento della propria opera il rischio di impossibilità di svolgimento dell'opera grava sul socio, che può essere escluso per sopravvenuta inidoneità.
Secondo requisito essenziale della società è proprio l'esercizio in comune di un'attività economica, che fa di essa un'organizzazione dinamica. Secondo il pensiero del legislatore, purchè sia lecito, possibile e determinato, l'oggetto sociale può avere la più varia natura, ma deve essere comunque rivolto alla produzione di nuova ricchezza. L'attività economica deve quindi essere esercitata in comune. Tale comunanza si rivela sia nel momento deliberativo, in quanto ai soci spetta il potere di determinare l'attività sociale, che nel momento esecutivo, poichè l'atto sociale riguarda tutti i soci, riversando su di essi i suoi risultati, positivi e negativi che siano.
Terzo ed ultimo requisito della società è lo scopo di procurare ai soci un vantaggio patrimoniale, ossia di consentirne la partecipazione agli utili. La distribuzione degli utili fra i soci, è dunque essenziale al contratto di società, ma ciò non significa che ciascun socio debba parteciparvi in uguale misura e neppure che debba sussistere una proporzione tra conferimento e partecipazione agli utili. Unico limite in tal senso è dato dal divieto del patto leonino (art. 2265).
Seguendo le indicazioni della dottrina e del legislatore, le società possono essere classificate sulla base di alcuni criteri di distinzione.
Secondo lo scopo istituzionale perseguito si distinguono:
- le società lucrative di cui fanno parte la società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita per azioni, ossia tutte le società caratterizzate dal fine di lucro che esse specificatamente perseguono. Dunque, requisito minimo per aversi società lucrativa è che lo scopo di lucro, inteso in senso oggettivo e soggettivo, non risulti escluso;
- le società mutualistiche di cui fanno parte la società cooperativa a resposabilità limitata o illimitata e la società di mutua assicurazione, ossia tutte le società caratterizzate dallo scopo mutualistico perseguito dai soci. Per scopo mutualistico la dottrina si riferisce all'intento di fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato.
Secondo la struttura organizzativa si distinguono:
- le società di persone di cui fanno parte la società semplice, in nome
collettivo e in accomandita semplice, ossia tutte le società caratterizzate, con diverse
sfumature a seconda della tipologia prescelta, da: responsabilità illimitata e solidale dei
soci per le obbligazioni sociali; autonomia patrimoniale imperfetta; diretta inerenza
del potere di amministrazione alla qualità di socio; intrasferibilità della
qualità di socio senza il consenso degli altri associati.
Nel caso delle società
di persone, quindi, il contratto di società si presenta come un contratto nel quale l'identità
o le qualità personali di ciascuno dei contraenti determinano il consenso degli altri contraenti.
- le società di capitali di cui fanno parte la società per azioni, in
accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperativa e di mutua assicurazione,
ossia tutte le società caratterizzate, con diverse sfumature a seconda della tipologia
prescelta, da: beneficio della responsabilità limitata dei soci per le obbligazioni sociali;
autonomia patrimoniale perfetta; personalità giuridica; nessuna inerenza
diretta del potere di amministrazione alla qualità di socio; libertà di
trasferimento della quota di socio.
Nel caso delle società di capitali, quindi,
il contratto di società attribuisce importanza secondaria alle qualità personali del
socio, il quale interviene nella società solo in quanto detentore di ricchezza e non in quanto
individuo particolarmente capace ed onesto.
Il legislatore prevede anche due casi particolari di costituzione di società:
- la società di fatto, appartenente alla più ampia categoria delle società di persone, per le quali l'atto costitutivo non è soggetto a forme particolari. Per via di ciò, secondo la legge, nel caso in cui due o più persone siano in società per il solo fatto che con mezzi da essi apprestati esercitano in comune un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili, si viene automaticamente a costituire la cosiddetta società di fatto. Tale società sarà inquadrabile nel tipo della società semplice se l'attività esercitata in comune non è commerciale, oppure nel tipo della società in nome collettivo irregolare se l'attività esercitata in comune è commerciale. La società di fatto non è inquadrabile, invece, nel tipo della società in accomandita semplice, poichè il codice stabilisce che l'atto costitutivo della società deve espressamente indicare i soci accomandanti e accomandatari.
- la società irregolare, la quale, secondo la legge, si viene automaticamente a costituire, ogni qual volta le società commerciali di persone si formano attraverso un atto costitutivo valido, ma non iscritto al registro delle imprese.
Come conseguenza diretta dell'esistenza e della definizione di queste particolari tipologie di società, possiamo affermare che:
- le società di capitali non possono operare come società irregolari;
- la società semplice è esclusa da questa particolare tipologia di società;
- le società in nome collettivo e in accomandita semplice non iscritte al registro delle
imprese sono irregolari;
- tutte le società di fatto con oggetto commerciale sono società in nome
collettivo irregolari e non società in accomandita semplice irregolari;
- non tutte le società irregolari sono società di fatto.
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Ultima modifica: 12/03/2007
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