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Concetto di Azienda dal punto di vista giuridico

Secondo l'articolo 2555 del c.c. l'azienda è definita come il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.
Come si nota da tale definizione, il legislatore differenzia dunque l'azienda dall'impresa, definita invece come l'attività organizzata esercitata dall'imprenditore. L'azienda, dunque, in logica giuridica costituisce la proiezione patrimoniale dell'impresa, ossia, l'organismo tecnico-economico mediante il quale l'imprenditore realizza la coordinazione dei fattori della produzione. Possiamo perciò definire l'imprenditore come il soggetto, l'impresa come l'attività svolta dal soggetto imprenditore e l'azienda come il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per svolgere l'attività da lui organizzata.


Aspetti relativi all'Azienda regolati dal legislatore

Diamo ora uno sguardo ad alcuni dei più importanti aspetti relativi all'azienda, regolati dal codice civile, necessari per avere una visione globale di come il legislatore tratta l'argomento.


L'avviamento

L'articolo 2427 del c.c. definisce avviamento, il maggior valore che i beni dell'impresa acquistano quando sono organizzati.
Tale concetto di avviamento deriva direttamente dal fatto che l'azienda sia caratterizzata da un complesso di beni organizzati in funzione di uno scopo produttivo, e che ovviamente, ognuno di questi beni ha un determinato valore, ma essendo organizzati gli stessi beni hanno un valore superiore rispetto a quello individuale. L'avviamento, dal punto di vista giuridico, è in pratica, il plusvalore che deriva all'azienda dal fatto che i beni che la compongono sono organizzati e coordinati per conseguire lo stesso fine. Esso ha dunque, un fondamento soggettivo, in quanto è inerente alle capacità dell'imprenditore, e un fondamento oggettivo, in quanto è inerente agli elementi dell'azienda ed al luogo in cui l'attività si esplica. Il nostro ordinamento giuridico conferisce all'avviamento una tutela diretta ed indiretta.


La clientela

Uno degli aspetti importanti per l'azienda, è la clientela, definita dalla dottrina come l'insieme dei destinatari dei beni o servizi prodotti dall'imprenditore, ma anche come il flusso costante della domanda dei beni o servizi che fanno capo all'azienda.
La clientela, è dunque un rapporto di fatto tra consumatori ed impresa dal quale dipende il profitto che l'imprenditore ricava dalla sua attività. Utile sottolineare, che non deve essere confusa con l'avviamento, il quale indica la potenzialità economica dell'azienda, mentre la clientela si riferisce al complesso dei clienti attirati ed è lo scopo e l'espressione dell'avviamento, ovvero un indice di questo.


Il trasferimento dell'azienda e la successione nell'impresa

Il trasferimento dell'azienda e la successione nell'impresa sono aspetti assai frequenti nella vita economica dell'azienda. Proprio per tale motivo il codice civile, prendendo in esame diverse forme di trasferimento, regola la circolazione dell'azienda, al fine di mantenerne la potenzialità produttiva, e di assicurare la tutela dei creditori e dei contraenti dell'alienante, in ordine ai rapporti contratti nell'esercizio o per l'esercizio dell'azienda.
Secondo la disciplina, detto trasferimento può attuarsi "per atto inter vivos" in forme diverse, quali: la vendita (art. 2558), la concessione in usufrutto (art. 2561) e l'affitto (art. 2562). Queste sono le forme di trasferimento espressamente prese in considerazione dal codice; l'azienda, però, può trasferirsi anche per donazione, permuta e conferimento in società.
In ogni caso, "per atto inter vivos", il cessionario acquista l'azienda a titolo derivativo, ma non così la qualità di imprenditore, che viene acquistata a titolo originario: da ciò consegue che il cessionario non esercita la stessa impresa che ha acquistato, bensì esercita un'impresa nuova ad essa corrispondente. Vi è successione nell'impresa, nelle ipotesi di usufrutto e di affitto: l'usufruttuario deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione ed in modo da osservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte. Analoga è la disciplina dell'affitto.
Per le ipotesi di "trasferimento mortis causa" dell'azienda, il codice civile non prevede disposizioni particolari, in quanto si prevede l'applicazione delle regole generali sulle successioni. Nell'ipotesi in cui l'erede decida di continuare l'esercizio dell'impresa, sulla base dell'azienda acquisita per eredità, tutti i preesistenti rapporti passano in capo ad esso in qualità di erede. Invece, nell'ipotesi in cui l'erede decida di non continuare l'impresa e la aliena a terzi, si applicano le norme relative ai trasferimenti "inter vivos". Infine, è utile sottolineare che il succedere di più coeredi ad un unico imprenditore defunto dà luogo ad una comunione incidentale di azienda per successione ereditaria.
Secondo l'articolo 2556 del c.c. la validità dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o la concessione in godimento dell'azienda è subordinata all'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto. Per le sole imprese soggette a registrazione è poi prevista la necessità della forma scritta ai fini della prova. In tal caso i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere redatti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata per consentirne l'iscrizione nel registro delle imprese, entro 30 giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.
Dai principi generali riguardanti la forma e la pubblicità dei negozi di trasferimento, si deduce che l'azienda non ha peculiari modalità di trasferimento, ma circola nelle forme proprie dei beni che la compongono. In altere parole cedere o affittare l'azienda, equivale a cedere o affittare una serie di beni. A tale proposito è utile ricordare che nell'atto di cessione non è necessario indicare tutti i beni dell'azienda che si trasferiscono, mentre occorre necessariamente indicare i beni che non vengono trasferiti.


Il divieto di concorrenza

Uno degli aspetti relativi all'azienda e al suo trasferimento, presi in considerazione dalla legge, è il divieto di concorrenza. Secondo l'articolo 2557 del c.c. nell'ipotesi di alienazione di un'azienda commerciale, l'alienante deve astenersi per un periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.
L'obbligo in oggetto è soltanto un effetto naturale del negozio di trasferimento, in quanto le parti possono escluderlo, eliminarlo o ampliarlo, purchè non ne resti impedita ogni attività professionale per l'alienante. In ogni caso, la durata del divieto, non potrà mai essere prolungata oltre i cinque anni ed a tale periodo di tempo si riduce la maggior durata eventualmente pattuita.
Per quanto riguarda il limite spaziale del divieto, la legge stabilisce che questo coincide con la zona in cui opera l'impresa relativa all'azienda ceduta, nonchè con la sfera potenziale se al momento dell'alienazione già esisteva un programma di estensione dell'impresa.
La violazione del divieto di concorrenza, costituisce inadempimento contrattuale e comporta il risarcimento del danno ed eventualmente la risoluzione del contratto. Il danno da risarcire va commisurato alla perdita di valore dell'azienda rispetto al valore del tempo in cui ebbe luogo il trasferimento, ed alla sua mancata crescita, secondo i criteri di una normale gestione dell'impresa.


La successione nei crediti e nei debiti dell'azienda ceduta

Gli articoli 2559 e 2560 del c.c. regolano la successione nei crediti e nei debiti dell'azienda ceduta e introducono alcune deroghe ai principi generali in tema di cessione dei crediti e di successione nei debiti.
Per i crediti, la legge dispone che la cessione di essi a favore dell'acquirente ha effetto, nei confronti dei terzi (debitori), dal giorno della notifica al debitore o della sua accettazione; ovvero dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese dell'intervenuto trasferimento dell'azienda. Secondo le regole generali, il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante; buona fede che però viene meno se il debitore era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
Per i debiti, vige anzitutto la regola generale per cui il cedente può essere liberato dai debiti solo se i creditori lo consentano. Per le sole aziende commerciali si verifica un accollo comulativo tra il cedente ed il cessionario, per cui entrambi restano obbligati in solido per il loro pagamento. Perchè tale effetto si verifichi, i debiti debbono risultare dai libri contabili obbligatori; fanno eccezione i soli debiti di lavoro, per i quali l'alienante e l'acquirente, anche di un'azienda non commerciale, sono comunque obbligati in solido.
Le norme appena esaminate regolano le conseguenze del trasferimento dell'azienda per i creditori ed i debitori aziendali, mentre nulla dispone la legge circa i rapporti tra alienante ed acquirente dell'azienda. Si discute pertanto se crediti e debiti passino automaticamente in testa all'acquirente, o se sia necessaria una pattuazione espressa. In generale, la giurisprudenza è decisamente orientata per la successione automatica.



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Ultima modifica: 12/03/2007
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