L'imprenditore è l'attivo attore del sistema economico. Egli svolge una funzione intermediatrice fra quanti offrono sul mercato capitale o domandano lavoro e quanti domandano beni o servizi. Trasforma una combinazione di fattori della produzione, ossia il capitale e il lavoro in un prodotto idoneo a soddisfare i bisogni del mercato del consumo. Perciò svolge una funzione di creazione della ricchezza. Inoltre l'imprenditore si obbliga a corrispondere un compenso fisso sia ai capitalisti che ai lavoratori. Su di lui incombe il rischio economico: rischio di non coprire il costo dei fattori produttivi impiegati. Questo rischio trova la propria remunerazione nel profitto. E' inoltre utile distinguere la figura di imprenditore da quella di capitalista: il capitalista è colui che è il proprietario del capitale, mentre imprenditore è colui che procuratasi la disponibilità dei fattori produttivi, organizza e dirige la produzione.
Secondo l'articolo 2082 del c.c. è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività
economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Leggendo attentamente tale articolo del c.c. notiamo che i requisiti fondamentali perchè
sia riconosciuta la qualità di Imprenditore sono: l'esercizio di un'attività economica
(una attività economica si dice imprenditoriale se come fine ha quello di generare nuova ricchezza attraverso la produzione o lo scambio di beni);
l'organizzazione (una attività economica si dice organizzata se attuata attraverso l'organizzazione
dei fattori capitale e lavoro); la professionalità (una attività economica è
esercitata professionalmente se è continuativa e non occasionale).
Tramite diversi articoli, il c.c. distingue la figura di imprenditore sotto due profili: quantitativo (piccolo imprenditore e imprenditore medio/grande) e qualitativo (imprenditore agricolo e imprenditore commerciale). In particolare:
- L'articolo 2083 del c.c. definisce piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo,
gli artigiani e i piccoli commercianti. Sono in ogni caso piccoli imprenditori coloro che esercitano
un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti
della famiglia.
Come si nota, da tale articolo la legge individua tre figure di piccolo imprenditore:
il coltivatore diretto del fondo, l'artigiano che produce beni e
il piccolo commerciante che produce servizi. In generale quindi affinchè
un imprenditore possa essere definito piccolo è necessario che vi sia prevalenza
del lavoro proprio o dei suoi familiari rispetto al capitale o al lavoro altrui.
- L'articolo 2135 del c.c. definisce imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
coltivazione del fondo; selvicoltura; allevamento di animali; attività connesse a quelle precedentemente
elencate.
Come si nota, tale articolo individua tre attività principali e delle attività
connesse. Per coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali
si intendono le attività principali, dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo
biologico o di una fase necessaria al ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano
o possono utilizzare il fondo, il bosco, e le acque dolci, salmastre e marine (allevamenti ittici).
L'elemento determinante per l'individuazione delle attività principali è quindi
rappresentato dal fatto che queste debbano integrare un ciclo biologico intero o una fase necessaria
dello stesso.
Invece, affinchè le attività esercitate da un imprenditore
possano considerarsi connesse è necessario che debbano verificarsi due condizioni:
le attività medesime devono essere svolte dallo stesso imprenditore che svolge un'attività
principale (connessione soggettiva); le attività devono avere ad oggetto in prevalenza
prodotti ottenuti da una attività agricola principale (connessione oggettiva).
Sono inoltre attività connesse, le attività dirette alla fornitura di beni o servizi
mediante l'utilizzo di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola
esercitata. Infine si possono definire attività connesse le attività di valorizzazione
del territorio o del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità (agriturismo).
- L'articolo 2195 del c.c. individua cinque tipi di attività commerciali: attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi; attività intermediaria nella circolazione di beni; attività di trasporto per terra, acqua e aria; attività bancaria o assicurativa; attività ausiliarie alle precedenti.
Oltre alla definizione contenuta nell'art. 2195, esistono una serie di norme applicabili, in via esclusiva all'imprenditore commerciale. Tali norme riguardano i seguenti argomenti: la pubblicità giuridica; le scritture contabili; le norme sulla rappresentanza; le procedure concorsuali.
Per quanto riguarda la pubblicità giuridica con l'art. 2188, il legislatore ha
istituito una banca dati nella quale debbano confluire le informazioni più importanti relative
all'impresa. Tale banca dati si chiama registro delle imprese ed è tenuta dalle camere
di commercio. Nel registro delle imprese devono essere indicati i fatti e gli atti principali
riguardanti la vita dell'impresa. Tale registro è diviso in due sezioni:
una sezione ordinaria dove vengono iscritti gli atti e i fatti relativi all'imprenditore
medio-grande; e una sezione speciale dove vengono iscritti rispettivamente la società
semplice, il piccolo imprenditore, l'artigiano e l'imprenditore agricolo. L'iscrizione nella
sezione speciale produce effetti di pubblicità notizia, cioè
ha esclusivamente efficacia informativa per terzi. Invece, l'iscrizione nella sezione ordinaria
può produrre efficacia dichiarativa o efficacia costitutiva.
L'efficacia dichiarativa rende gli atti o i fatti iscritti opponibili ai terzi, questo vuol dire
che un dato iscritto nella sezione ordinaria si dà per noto a tutti, senza possibilità
di prova contraria. L'efficacia costitutiva invece è quella che rende il fatto o l'atto
iscritto produttivo di effetti nei confronti di terzi. A seguito dell'iscrizione infatti, la società
viene ad esistere e acquista personalità giuridica.
Il c.c. stabilisce che l'imprenditore
debba iscrivere nel registro delle imprese tutti i fatti più importanti della propria attività.
In particolare si prevede che l'imprenditore entro 30 gg. dall'inizio dell'impresa debba chiedere
l'iscrizione dei dati anagrafici dell'impresa stessa, cioè:
cognome, nome, data di nascita e cittadinanza dell'imprenditore; la ditta;
l'oggetto dell'impresa; la sede dell'impresa; nome e cognome degli institori
e dei procuratori. Si prevede inoltre, che l'imprenditore debba chiedere l'iscrizione delle
modificazioni relative agli elementi sopra indicati e della cessazione dell'impresa.
Tutti i dati appena indicati devono essere iscritti presso l'ufficio del registro delle imprese
nella cui circoscrizione è stabilita la sede dell'impresa (normalmente provinciale).
In relazione alle scritture contabili con l'art. 2214, la legge, stabilisce che l'imprenditore
commerciale è tenuto a redigere due libri contabili denominati libro giornale e
libro degli inventari, nonchè altre scritture contabili innominate richieste dalla natura
e dalle dimensioni dell'impresa.
Il libro giornale, giuridicamente, è il libro nel quale
devono essere annotate giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio d'impresa.
Il libro degli inventari invece, contiene gli inventari che devono redigersi all'inizio
dell'esercizio dell'impresa e successivamente al termine di ogni anno.
Ciascun inventario deve contenere
l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività dell'impresa, e si chiude
con il bilancio, cioè con lo stato patrimoniale e il conto economico, per i quali la legge
prevede che debbano essere rispettati i principi di chiarezza, coerenza e di
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale. Ciò è
sicuramente un vantaggio per l'imprenditore, poichè è utile ricordare che tutte le
scritture contabili, devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione,
e costituiscono sempre prova contro l'imprenditore stesso, mentre posso fare prova a favore
dell'imprenditore solo nei rapporti con altri imprenditori e per i rapporti inerenti all'esercizio
dell'impresa, quando sono regolarmente tenute.
Per quanto riguarda, invece, le norme circa la rappresentanza commerciale, secondo l'art. 2086
del c.c. l'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi
collaboratori.
In particolare l'imprenditore si avvale dei cosiddetti ausiliari autonomi e
ausiliari subordinati. I primi sono legati all'imprenditore da un rapporto di prestazione d'opera
e non comportano particolari problemi, in quanto i rapporti che intercorrono con l'imprenditore sono
regolati, in condizione di parità, dai relativi contratti. Maggiore attenzione meritano, invece,
gli ausiliari subordinati e tra essi rivestono particolare importanza le figure dell'institore,
del procuratore e del commesso.
Institore è la persona preposta dal titolare
all'esercizio di un'impresa commerciale, o di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa
(art. 2203). Tale figura giuridica ha dunque poteri di rappresentanza generale, e può compiere tutti
gli atti relativi all'impresa al vertice della quale è preposto. Le uniche eccezioni consistono
nel divieto di vendere o concedere ipoteche su beni immobili di proprietà dell'imprenditore. E'
bene comunque precisare che l'imprenditore può estendere o limitare il potere di rappresentanza
generale previsto dalla legge, e per fare ciò l'imprenditore deve avvalersi di un'apposita
procura, iscritta nel registro delle imprese. In definitiva, quindi, se nulla è previsto
dall'imprenditore, all'institore compete un potere di rappresentanza generale, con i due limiti sopra
citati.
Procuratore è colui il quale, in base ad un rapporto continuativo, può
compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendovi preposto
(art. 2209). A tale figura si applicano le stesse norme previste per l'institore relative alla
pubblicità ed alla modificazione e revoca delle procure.
Commesso è invece colui
che esercita attività subordinata di concetto o di ordine, estranea però a
funzioni direttive. Tale nozione, si ricava dalla consuetudine del commercio, in quanto il codice
civile tace in proposito. L'unico spunto che ci fornisce viene dall'art. 2210 per il quale,
il commesso, può compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni
di cui sono incaricati.
Infine, per quanto riguarda le norme relative alle procedure concorsuali, rimandiamo alla sezione Diritto Fallimentare.
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DIRITTO COMMERCIALE » Imprenditore
Ultima modifica: 12/03/2007
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